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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00386/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo: (i) carenza e contraddittorietà della motivazione sul presunto fine di spaccio della sostanza sequestrata, contestando che la sola condizione economica e l'assenza di strumenti di confezionamento o contabilità non possano provare la destinazione alla cessione; (ii) vizio di valutazione circa il pericolo di reiterazione, atteso l'assenza di precedenti, le modeste condizioni economiche, l'assenza di tentativi di fuga e la presenza della famiglia; (iii) contraddittorietà per avere il riesame riconosciuto in parte le esigenze cautelari ma applicato comunque una misura afflittiva (arresti domiciliari) con modalità particolarmente gravose.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la valutazione del riesame che ha desunto la destinazione allo spaccio da plurimi indizi: rilevante quantitativo di cocaina (circa 330 grammi lordi), tentativo di occultamento alla vista degli operanti e circostanze del fermo (presenza di veicoli di servizio a bloccare l'auto dell'arrestato). L'assenza di strumenti di confezionamento è stata spiegata con la fine della relazione con la convivente venti giorni prima; la condizione economica non è stata usata isolatamente ma inserita nel quadro complessivo. Sul pericolo di reiterazione la Corte ha condiviso la deduzione basata sulla gravità e modalità del fatto; la misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta proporzionata, anche perché posta in un luogo distante dal luogo di destinazione della droga. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. o normativa sostanze stupefacenti

    Norma richiamata quale fattispecie sostanziale (detenzione ai fini di spaccio). La Corte valuta gli indizi che legittimano l'applicazione di misure cautelari per reati previsti da tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per imputare al ricorrente le spese del procedimento.

  • art. 533 cod. proc. pen. e legge n. 46/2006

    art. 533 cod. proc. pen.; legge n. 46 del 2006

    La Corte richiama il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" introdotto dalla legge n. 46/2006 per precisare che il nuovo principio non altera il limite del sindacato di legittimità: la Cassazione non può riesaminare i fatti nel merito se non in presenza di vizi manifesti nella motivazione.

  • principio di sindacato limitato della Corte di Cassazione

    Richiamato attraverso giurisprudenza: la Corte controlla la motivazione nella sua globalità e coerenza e non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni fattuali, salvo vizi manifesti di logicità o contraddittorietà.

Massime di principio

  • La destinazione allo spaccio può essere desunta da una valutazione complessiva di plurimi indizi (quantitativo rilevante di droga, modalità di occultamento, circostanze del fermo), mentre singoli elementi contrari (assenza di strumenti di confezionamento, modesta situazione economica) non sono decisivi se isolati.
  • L'assenza di precedenti penali o condizioni economiche modeste non esclude di per sé il pericolo di reiterazione; quest'ultimo può essere ritenuto sulla base della gravità e delle modalità del fatto.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina il merito dei fatti se le critiche difensive sono puramente valutative o prospettano ricostruzioni alternative; è necessario dimostrare vizi manifesto di illogicità o contraddittorietà nella motivazione.
  • La sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari può essere considerata proporzionata se collocata in un luogo che allontani l'indagato dal contesto di commissione o destinazione della condotta illecita.
  • La condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende possono essere disposti anche quando il ricorso sia inammissibile, purché non si ritenga che l'atto sia stato proposto dolosamente o con grave colpa.

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