Sentenza del 16/09/2016 n. 18232 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - Detrazione - Disconoscimento in base ad indizi risultanti da documenti acquisiti da terzi - Legittimità - Fondamento - Regolarità contabile del contribuente - Irrilevanza - Inversione dell'onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva annullato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004, con i quali erano stati recuperati costi ritenuti indeducibili e IVA detratta in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR aveva ritenuto illegittimo l'accertamento perché fondato su controlli e informazioni acquisiti presso le società fornitrici e clienti, anziché sulla contabilità della contribuente, formalmente regolare, e aveva inoltre ravvisato una violazione del principio del ne bis in idem. L'Agenzia ha sostenuto che gli accertamenti presso terzi possono fondare presunzioni semplici idonee a disconoscere la detrazione IVA e a rettificare il reddito, anche senza un controllo diretto della contabilità del contribuente, con conseguente onere per quest'ultimo di dimostrare l'effettività delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quinto. Ha affermato che l'Amministrazione può utilizzare dati, notizie e presunzioni semplici derivanti da verifiche svolte presso terzi e che la regolarità formale della contabilità non impedisce il disconoscimento della detrazione IVA quando emergano elementi indiziari dell'inesistenza delle operazioni. Una volta forniti tali elementi, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare l'effettività delle operazioni e l'infondatezza della pretesa fiscale. È stata inoltre esclusa la formazione del giudicato, poiché le precedenti sentenze erano state impugnate e i relativi giudizi erano stati riuniti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 37, 39 e 43
L'art. 39, comma 1, lett. c), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.
Le informazioni e gli elementi acquisiti presso terzi possono legittimamente fondare l'accertamento fiscale, anche senza un esame diretto della contabilità del contribuente, purché siano idonei a evidenziare l'inattendibilità della dichiarazione o delle operazioni contabilizzate.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52 e 54
L'Amministrazione può invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi e a fornire informazioni sulle operazioni.
In materia IVA, l'Amministrazione dispone di ampi poteri istruttori e può effettuare controlli incrociati presso fornitori, clienti o altri soggetti collegati alle operazioni contestate.
Art. 2697 c.c.
Il contribuente è tenuto a dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa erariale.
Quando l'Amministrazione fornisce elementi indiziari sufficienti, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni e la legittimità della detrazione, anche se le scritture contabili sono formalmente regolari.
Art. 324 c.p.c.
L'effetto del giudicato deriva dall'inoppugnabilità della decisione.
Non si forma giudicato quando la sentenza è stata tempestivamente impugnata; pertanto, la riunione dei relativi giudizi impedisce di invocare il ne bis in idem come se la precedente decisione fosse definitiva.
Art. 383 c.p.c.
La Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, ha rinviato la causa al giudice tributario di merito in diversa composizione per una nuova decisione.
Massime di principio
- La contabilità formalmente regolare e la presenza di fatture o pagamenti non dimostrano da sole l'effettività delle operazioni e non impediscono il disconoscimento della detrazione IVA.
- Gli accertamenti e le informazioni raccolti presso fornitori, clienti o altri terzi possono costituire presunzioni semplici valide per contestare operazioni inesistenti, purché gli elementi siano specifici e coerenti.
- Quando l'Amministrazione presenta indizi sufficienti dell'inesistenza o fittizietà delle operazioni, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettiva esecuzione delle forniture o prestazioni, della loro inerenza e della correttezza della detrazione.
- L'Amministrazione non è necessariamente obbligata a svolgere un controllo diretto sulla contabilità del contribuente se la contestazione deriva da elementi acquisiti legittimamente presso terzi.
- Il principio del ne bis in idem opera solo in presenza di una decisione definitiva e non può essere invocato quando la precedente sentenza è ancora soggetta a impugnazione o i giudizi sono stati riuniti.
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