Cassazione Penale, Ordinanza n. 24452/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti avverso la sentenza di patteggiamento. Ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La decisione di merito sulla pena concordata resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. di Bari nell'ambito di un procedimento penale in materia di stupefacenti e detenzione di armi, con condanna a pene detentive e pecuniarie differenti per ciascuno. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i ricorsi erano fondati su doglianze riferite al trattamento sanzionatorio, ma in modo generico. La Corte rileva che l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è consentita solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che nel caso concreto non risultavano dedotti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Per tale ragione i ricorsi sono stati ritenuti proposti fuori dei casi consentiti e, comunque, caratterizzati da censure del tutto generiche sulla pena.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
L'impugnazione della sentenza di applicazione della pena concordata è ammessa soltanto entro questi motivi tassativi; censure diverse o generiche, specie sulla misura della pena, non sono scrutinabili.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Quando il ricorso è proposto fuori dei casi consentiti o è inammissibile, la Corte dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste, compresa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza ulteriore è inammissibile.
- Le contestazioni generiche sulla pena concordata non integrano, di per sé, il vizio di illegalità della pena né altro motivo utile a superare i limiti speciali dell'impugnazione del patteggiamento.
- Se il ricorso avverso patteggiamento è proposto fuori dei casi consentiti, la Corte deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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