Sentenza n. 2712/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 725/2025 della Corte d’Appello di Palermo, Sezione lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 725/2025 della Corte d’Appello di Palermo, notificata all’Assessorato il 24 settembre 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il loro diritto alla progressione economica orizzontale nella categoria di appartenenza, limitatamente a quella prevista dall’art. 109 del CCRL 2002/2005, con decorrenza dal 1° marzo 2005, all’adeguamento del trattamento giuridico ed economico e al pagamento, per ciascuno, delle differenze retributive dovute dal 2 novembre 2015 nei limiti della prescrizione, oltre interessi legali fino al saldo. Dedotta l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, hanno chiesto che fosse dichiarato l’obbligo di conformarsi e, occorrendo, nominato un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza contestare specificamente l’inadempimento.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all’Assessorato e la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione. Ha quindi ordinato all’Assessorato di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, al netto di eventuali pagamenti già effettuati in base al medesimo titolo. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un funzionario regionale non incardinato nell’Assessorato resistente; il commissario, su istanza della parte interessata, dovrà provvedere entro gli ulteriori 60 giorni. Gli eventuali oneri del commissario sono a carico dell’Assessorato. L’amministrazione è stata inoltre condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Com’è noto, l’azione di ottemperanza può esperirsi, tra l’altro, per conseguire l’attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” (art. 112, c. 2, lett. c, c.p.a.).
L’ottemperanza è esperibile per ottenere che la pubblica amministrazione adempia l’obbligo di conformarsi al giudicato contenuto in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Resta ovviamente ferma la prescrizione a mente della quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” (art. 14, c. 1, d.l. n. 669/1996, conv. con modif. dalla l. n. 30/1997).
Per le amministrazioni e gli enti indicati dalla disposizione, l’esecuzione dei titoli giudiziali che comportano pagamenti deve essere completata entro 120 giorni dalla notificazione; prima di tale termine non è possibile procedere a esecuzione forzata o notificare precetto.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Tale ultimo elemento assume rilevanza dirimente ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto del disposto dell’art. 64, c. 2, c.p.a. (“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”).
Il giudice può fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati dalle parti costituite; nel caso concreto, la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione ha avuto rilievo dirimente.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Per l’eventuale compenso del commissario (sin d’ora posto a carico del resistente Assessorato) si provvederà, su istanza dello stesso (da presentare nel rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 71, d.P.R. n. 115/2002), con separato provvedimento.
La richiesta del compenso del commissario ad acta deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dall’art. 71; la liquidazione è rimessa a un separato provvedimento.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga all’amministrazione un obbligo riferito al caso deciso.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione specifica dell’inadempimento da parte dell’amministrazione costituita può assumere rilievo dirimente, poiché i fatti non specificamente contestati possono essere posti a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
- Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice può fissare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di inutile decorso, specificandone i poteri e il termine per l’intervento sostitutivo.
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