Sentenza n. 4188/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 30/2022 del 30 settembre 2022, avente ad oggetto: “Variante n. 9 al PGT vigente – Riapertura procedimento in autotutela – Controdeduzione all'osservazione n. 44 – Correzione cartografica e approvazione definitiva”, pubblicata sul BURL 16 novembre 2022 n.46; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 17/2022 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto: “Variante n.9 al PGT vigente - Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva”; - di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso ed in particolare: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 44/2021 del 27 settembre 2021, avente ad oggetto “Adozione Variante Urbanistica n.9 al Piano di Governo del Territorio Vigente – Art. 13 L.R. 12/2005 e s.m.i.”; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 49/2017 del 27 ottobre 2017, avente ad oggetto “Presentazione delle Linee Programmatiche Mandato Amministrativo 2017-2022”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione definitiva della variante n. 9 al PGT di Tradate, comprese le prescrizioni sulla localizzazione di una strada interna e sulle destinazioni d'uso dell'area
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la variante n. 9 al PGT, deducendo tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 13 della l.r. Lombardia n. 12/2005 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento, sostenendo che la puntuale localizzazione della strada comunale avrebbe diviso il complesso produttivo, compromesso l'accesso, la sosta e la manovra dei mezzi pesanti e sarebbe stata individuata senza adeguata considerazione del Fosso Re e in contrasto con l'obiettivo di ridurre il traffico urbano. Con il secondo motivo ha contestato, per violazione dell'art. 13 della l.r. Lombardia n. 12/2005 e dell'art. 97 Cost., nonché per carenza di motivazione e illogicità manifesta, il divieto di insediare attività industriali diverse da quella esistente, ritenendolo indeterminato, irragionevole e sproporzionatamente lesivo della proprietà e della libertà d'impresa, oltre che sostanzialmente espulsivo dell'attività già insediata. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 13 della l.r. Lombardia n. 12/2005 e del d.lgs. n. 114/1998, nonché carenza di motivazione e illogicità, contestando il limite di 600 mq per le attività commerciali, ritenuto irragionevole in relazione all'estensione dell'ambito. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che le prescrizioni fossero già contenute nel PGT previgente, e ha difeso la legittimità delle scelte urbanistiche quale espressione della discrezionalità amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Comune, ritenendo il ricorso tempestivo e ammissibile. La variante non era meramente confermativa del PGT previgente: introduceva una localizzazione puntuale e nuova della strada, modificava significativamente le destinazioni d'uso ammissibili e costituiva il risultato di un rinnovato esercizio del potere pianificatorio. Anche le censure contro prescrizioni formalmente riproduttive erano ammissibili perché inserite in un nuovo assetto regolatorio oggetto di autonoma approvazione e nuova ponderazione. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. La localizzazione della strada rientrava nella discrezionalità urbanistica del Comune; dagli atti risultava considerato il vincolo demaniale del Fosso Re e non erano state adeguatamente provate né l'impossibilità di accesso, sosta e manovra né l'impossibilità di proseguire l'attività produttiva. Il secondo motivo è stato accolto. Il divieto di attività industriali diverse dall'esistente, per la sua ampiezza e indeterminatezza, impediva anche interventi di riorganizzazione, sviluppo o adeguamento del ciclo produttivo; inoltre incideva specificamente sulle attività della ricorrente senza analoga esclusione di altri insediamenti potenzialmente impattanti. La prescrizione è stata ritenuta sproporzionata, irragionevole e concretamente espulsiva. Il Comune potrà riesercitare il potere, delimitando in modo più preciso le attività non consentite e salvaguardando quelle complementari o funzionali, previa verifica della loro compatibilità. Il terzo motivo è stato respinto: il limite di 600 mq per le strutture commerciali costituiva legittima espressione della discrezionalità urbanistica, giustificata dall'impatto delle grandi strutture sull'ambiente urbano e non sproporzionata rispetto alla posizione della proprietaria. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento della sola prescrizione relativa al divieto di attività industriali diverse dall'esistente. Spese integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 13 l.r. Lombardia n. 12/2005
Disciplina il procedimento di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici regionali; la variante costituisce un nuovo esercizio del potere pianificatorio e le relative scelte restano sindacabili nei limiti dell'irragionevolezza, sproporzione, errore di fatto e violazione procedurale.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, nell'ambito della contestazione della prescrizione limitativa delle attività industriali.
d.lgs. n. 114/1998
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle attività commerciali e al limite dimensionale contestato; il TAR ha ritenuto legittima la limitazione urbanistica alle strutture inferiori a 600 mq.
Massime di principio
- La variante urbanistica che introduce una localizzazione puntuale prima non prevista, modifica significativamente le destinazioni d'uso ammissibili o recepisce prescrizioni nell'ambito di un nuovo assetto regolatorio approvato all'esito di una rinnovata ponderazione non è un atto meramente confermativo; le relative prescrizioni sono autonomamente impugnabili nei termini decorrenti dalla loro conoscibilità.
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non richiedono, di regola, una motivazione analitica; sono tuttavia sindacabili quando risultino affette da errori di fatto, abnorme illogicità, violazioni procedurali o contrasto con situazioni particolari idonee a generare affidamenti qualificati.
- La localizzazione, in sede di pianificazione generale, del tracciato di una strada comunale è legittima se rientra nella discrezionalità urbanistica, tiene conto dei vincoli esistenti e non è contestata con elementi probatori idonei a dimostrare l'impossibilità di accesso, sosta, manovra o prosecuzione dell'attività insediata.
- Una prescrizione urbanistica che vieti genericamente ogni attività industriale diversa da quella esistente è illegittima quando, per ampiezza e indeterminatezza, impedisca anche riorganizzazioni, sviluppi o adeguamenti funzionali dell'attività produttiva e produca un effetto sostanzialmente espulsivo, senza una delimitazione proporzionata delle attività incompatibili.
- La pianificazione urbanistica non può produrre, neppure indirettamente, effetti espulsivi sulle attività economiche legittimamente insediate; le esigenze di tutela dell'ambiente urbano devono essere perseguite mediante prescrizioni precise e proporzionate, eventualmente salvaguardando le attività complementari o funzionali e sottoponendole alla verifica della compatibilità delle emissioni.
- La limitazione urbanistica delle strutture commerciali a una determinata superficie può costituire legittima espressione della discrezionalità comunale quando sia funzionale all'ordinato assetto del territorio e alla tutela dell'ambiente urbano, considerato l'impatto delle grandi strutture sull'afflusso di veicoli e persone, e non incida sull'attività già esercitata dal proprietario.
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