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Sentenza

Sentenza n. 4188/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 30/2022 del 30 settembre 2022, avente ad oggetto: “Variante n. 9 al PGT vigente – Riapertura procedimento in autotutela – Controdeduzione all'osservazione n. 44 – Correzione cartografica e approvazione definitiva”, pubblicata sul BURL 16 novembre 2022 n.46; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 17/2022 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto: “Variante n.9 al PGT vigente - Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva”; - di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso ed in particolare: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 44/2021 del 27 settembre 2021, avente ad oggetto “Adozione Variante Urbanistica n.9 al Piano di Governo del Territorio Vigente – Art. 13 L.R. 12/2005 e s.m.i.”; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 49/2017 del 27 ottobre 2017, avente ad oggetto “Presentazione delle Linee Programmatiche Mandato Amministrativo 2017-2022”

Giustizia amministrativa202300050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione definitiva della variante n. 9 al PGT di Tradate, comprese le prescrizioni sulla localizzazione di una strada interna e sulle destinazioni d'uso dell'area

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la variante n. 9 al PGT, deducendo tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 13 della l.r. Lombardia n. 12/2005 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento, sostenendo che la puntuale localizzazione della strada comunale avrebbe diviso il complesso produttivo, compromesso l'accesso, la sosta e la manovra dei mezzi pesanti e sarebbe stata individuata senza adeguata considerazione del Fosso Re e in contrasto con l'obiettivo di ridurre il traffico urbano. Con il secondo motivo ha contestato, per violazione dell'art. 13 della l.r. Lombardia n. 12/2005 e dell'art. 97 Cost., nonché per carenza di motivazione e illogicità manifesta, il divieto di insediare attività industriali diverse da quella esistente, ritenendolo indeterminato, irragionevole e sproporzionatamente lesivo della proprietà e della libertà d'impresa, oltre che sostanzialmente espulsivo dell'attività già insediata. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 13 della l.r. Lombardia n. 12/2005 e del d.lgs. n. 114/1998, nonché carenza di motivazione e illogicità, contestando il limite di 600 mq per le attività commerciali, ritenuto irragionevole in relazione all'estensione dell'ambito. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che le prescrizioni fossero già contenute nel PGT previgente, e ha difeso la legittimità delle scelte urbanistiche quale espressione della discrezionalità amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Comune, ritenendo il ricorso tempestivo e ammissibile. La variante non era meramente confermativa del PGT previgente: introduceva una localizzazione puntuale e nuova della strada, modificava significativamente le destinazioni d'uso ammissibili e costituiva il risultato di un rinnovato esercizio del potere pianificatorio. Anche le censure contro prescrizioni formalmente riproduttive erano ammissibili perché inserite in un nuovo assetto regolatorio oggetto di autonoma approvazione e nuova ponderazione. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. La localizzazione della strada rientrava nella discrezionalità urbanistica del Comune; dagli atti risultava considerato il vincolo demaniale del Fosso Re e non erano state adeguatamente provate né l'impossibilità di accesso, sosta e manovra né l'impossibilità di proseguire l'attività produttiva. Il secondo motivo è stato accolto. Il divieto di attività industriali diverse dall'esistente, per la sua ampiezza e indeterminatezza, impediva anche interventi di riorganizzazione, sviluppo o adeguamento del ciclo produttivo; inoltre incideva specificamente sulle attività della ricorrente senza analoga esclusione di altri insediamenti potenzialmente impattanti. La prescrizione è stata ritenuta sproporzionata, irragionevole e concretamente espulsiva. Il Comune potrà riesercitare il potere, delimitando in modo più preciso le attività non consentite e salvaguardando quelle complementari o funzionali, previa verifica della loro compatibilità. Il terzo motivo è stato respinto: il limite di 600 mq per le strutture commerciali costituiva legittima espressione della discrezionalità urbanistica, giustificata dall'impatto delle grandi strutture sull'ambiente urbano e non sproporzionata rispetto alla posizione della proprietaria. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento della sola prescrizione relativa al divieto di attività industriali diverse dall'esistente. Spese integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 13 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Disciplina il procedimento di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici regionali; la variante costituisce un nuovo esercizio del potere pianificatorio e le relative scelte restano sindacabili nei limiti dell'irragionevolezza, sproporzione, errore di fatto e violazione procedurale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, nell'ambito della contestazione della prescrizione limitativa delle attività industriali.

  • d.lgs. n. 114/1998

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle attività commerciali e al limite dimensionale contestato; il TAR ha ritenuto legittima la limitazione urbanistica alle strutture inferiori a 600 mq.

Massime di principio

  • La variante urbanistica che introduce una localizzazione puntuale prima non prevista, modifica significativamente le destinazioni d'uso ammissibili o recepisce prescrizioni nell'ambito di un nuovo assetto regolatorio approvato all'esito di una rinnovata ponderazione non è un atto meramente confermativo; le relative prescrizioni sono autonomamente impugnabili nei termini decorrenti dalla loro conoscibilità.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non richiedono, di regola, una motivazione analitica; sono tuttavia sindacabili quando risultino affette da errori di fatto, abnorme illogicità, violazioni procedurali o contrasto con situazioni particolari idonee a generare affidamenti qualificati.
  • La localizzazione, in sede di pianificazione generale, del tracciato di una strada comunale è legittima se rientra nella discrezionalità urbanistica, tiene conto dei vincoli esistenti e non è contestata con elementi probatori idonei a dimostrare l'impossibilità di accesso, sosta, manovra o prosecuzione dell'attività insediata.
  • Una prescrizione urbanistica che vieti genericamente ogni attività industriale diversa da quella esistente è illegittima quando, per ampiezza e indeterminatezza, impedisca anche riorganizzazioni, sviluppi o adeguamenti funzionali dell'attività produttiva e produca un effetto sostanzialmente espulsivo, senza una delimitazione proporzionata delle attività incompatibili.
  • La pianificazione urbanistica non può produrre, neppure indirettamente, effetti espulsivi sulle attività economiche legittimamente insediate; le esigenze di tutela dell'ambiente urbano devono essere perseguite mediante prescrizioni precise e proporzionate, eventualmente salvaguardando le attività complementari o funzionali e sottoponendole alla verifica della compatibilità delle emissioni.
  • La limitazione urbanistica delle strutture commerciali a una determinata superficie può costituire legittima espressione della discrezionalità comunale quando sia funzionale all'ordinato assetto del territorio e alla tutela dell'ambiente urbano, considerato l'impatto delle grandi strutture sull'afflusso di veicoli e persone, e non incida sull'attività già esercitata dal proprietario.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereLegittimo affidamento

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