Cassazione Penale, Sentenza n. 03790/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia del Tribunale per il riesame che aveva annullato, in parte, il decreto del Giudice per le indagini preliminari di Velletri relativo al sequestro preventivo "per equivalente" di euro 11.101,06 sul conto dell'indagata. Il Procuratore deduceva violazione di legge (art. 321, comma 2 c.p.p.) e vizio di motivazione: a suo avviso il GIP aveva illegittimamente posto a carico della pubblica accusa l'onere di valutare ex ante elementi che si manifestavano solo in sede di esecuzione, e la sola "incapienza patrimoniale" dell'indagata rispetto al profitto era sufficiente, secondo il ricorrente, a dimostrare il periculum in mora, anche in ragione della concreta possibilità che tale incapienza fosse frutto di comportamenti di occultamento o di conversione della provvista illecita; inoltre il ricorrente censurava che non erano state adeguatamente valutate le condotte di riciclaggio e il ruolo dell'indagata come elementi indicativi del pericolo di dispersione del profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (deciso il 20 gennaio 2026). Il Collegio ha ritenuto che il ricorso fosse infondato: ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso per violazione di legge o per vizi motivazionali gravi; ha poi stabilito che nel caso concreto il Tribunale aveva espresso una motivazione esistente e comprensibile e che l'incapienza patrimoniale dell'indagato è un elemento indiziante del pericolo di dispersione ma non può valere da sola per giustificare il sequestro anticipatorio della confisca. Tale elemento deve essere valutato unitariamente con gli altri elementi di contesto (tipologia di condotta, personalità dell'indagato, elementi probatori relativi ad occultamento o conversione della provvista). Essendo quindi la motivazione del Tribunale sufficiente, il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento di annullamento: il pubblico ministero sosteneva che il GIP avesse errato nel richiedere una valutazione ex ante su aspetti che si realizzano in sede di esecuzione. La Corte non ha ravvisato violazione di legge, ritenendo invece che la motivazione del Tribunale fosse presente e adeguata.
art. 610, comma 5, c.p.p.
Norma procedurale richiamata per giustificare il rito in contraddittorio scritto senza trattazione orale, essendo mancata la richiesta di discussione orale nei termini.
art. 611, comma 1-bis, c.p.p.
Ulteriore richiamo procedurale relativo alla modalità scritta del contraddittorio e alla trattazione senza udienza orale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 5876/2004 Bevilacqua; Sez. U. n. 25932/2008 Ivanov e giurisprudenza successiva)
Principio consolidato che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge e che per "violazione di legge" devono intendersi anche errores in iudicando o in procedendo e vizi motivazionali tali da rendere l'apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Giurisprudenza recente (Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, "Guido")
Richiamata quale riferimento interpretativo sul tema del sequestro anticipatorio della confisca: anche in quel filone si è affermato che la mera rilevazione dell'incapienza patrimoniale non può automaticamente giustificare il sequestro, dovendo essere valutata unitariamente con altri elementi.
Massime di principio
- L'incapienza patrimoniale dell'indagato rispetto all'entità del profitto è un elemento indiziante del pericolo di dispersione (periculum in mora) ma non è di per sé sufficiente a giustificare il sequestro preventivo "per equivalente"; va valutata insieme ad altri elementi (tipologia di condotta, indizi di occultamento o conversione, personalità dell'indagato).
- Nel disporre o annullare un sequestro preventivo il giudice deve fornire una motivazione minima coerente, completa e ragionevole che colleghi i fatti agli elementi che giustificano il pericolo di dispersione; l'assenza di tale apparato motivazionale può costituire motivo di cassazione.
- Non si deve confondere la motivazione che giustifica l'imposizione del vincolo con la motivazione che riguarda la sua esecuzione: l'eventuale qualificazione "per equivalente" del sequestro discende anche da elementi concreti emersi in fase di esecuzione, ma la valutazione del periculum deve essere adeguatamente motivata ex ante.
- In sede di cassazione il sindacato sul provvedimento di sequestro è limitato: sono ammissibili censure per violazione di legge e per vizi motivazionali gravi; non è possibile un riesame pieno dei fatti come in fase di merito.
- Quando esistono indizi di conversione o occultamento della provvista (attività di riciclaggio), tali elementi acquisiscono rilievo probatorio per la sussistenza del periculum e dovrebbero essere esplicitamente considerati dal giudice nella motivazione.
- Per l'adozione di misure cautelari reali anticipate rispetto alla confisca, è prudente che il provvedimento colleghi in modo esplicito la situazione patrimoniale dell'indagato con il rischio concreto e attuale di dispersione del profitto illecito, illustrando perché altre cautele sarebbero insufficienti.
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