Cassazione Penale, Sentenza n. 46935/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello dell'11/02/2022 che, accogliendo l'appello dell'imputato, aveva rideterminato la pena applicando la recidiva infraquinquennale ritenuta equivalente alle attenuanti generiche (pur non essendo stata riconosciuta in primo grado) e non aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati commessi il 22/08/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'applicazione della recidiva in sede di appello, quando non era stata riconosciuta dal giudice di primo grado e l'impugnazione era stata proposta dal solo imputato, viola il divieto di reformatio in peius. Soprattutto, la Corte ha constatato che, escluse le conseguenze della recidiva, i reati sono estinti per prescrizione: gli ultimi atti interruttivi successivi alla sentenza di primo grado risalgono al decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello del 29/12/2021, con conseguente applicazione del termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) ai sensi degli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p.; il termine è spirato il 22/02/2022. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 597 c.p.p.
Divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto al giudizio di primo grado quando l'impugnazione è svolta dal solo imputato; ciò riguarda tutti gli elementi che concorrono al calcolo della pena, non solo l'entità complessiva.
art. 157 c.p.
Disciplina della prescrizione dei reati: utilizzata per determinare decorrenza e durata del termine prescrizionale con riferimento agli eventi interruttivi e al calcolo del termine applicabile.
art. 160 c.p.
Indica i termini massimi di prescrizione applicabili in relazione alla pena edittale; qui usato per stabilire il termine massimo di 7 anni e 6 mesi.
art. 161 c.p.
Ulteriori regole sul calcolo della prescrizione in relazione alle pene edittali e alla loro sommatoria; usato congiuntamente ad art. 157 e 160 per calcolare il termine massimo.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina una delle fattispecie di reato contestate (legge sugli stupefacenti); presente perché costituisce uno dei capi d'imputazione originari.
art. 337 c.p.
Norma penale relativa a uno dei reati contestati (vilipendio o altro reato indicato nel capo B); citata come capo d'imputazione.
Massime di principio
- Se l'impugnazione è proposta dal solo imputato, il giudice d'appello non può modificare elementi del quadro sanzionatorio in senso peggiorativo rispetto a quanto effettivamente riconosciuto dal giudice di primo grado (divieto di reformatio in peius), e ciò vale non solo per l'ammontare finale della pena, ma per ciascuna componente che concorre al suo calcolo (es. riconoscimento di recidiva).
- La prescrizione va calcolata tenendo conto degli ultimi atti interruttivi intervenuti dopo la sentenza di primo grado: se l'ultimo atto interruttivo è una citazione a giudizio in appello, può rendersi applicabile il termine massimo di prescrizione previsto dalla legge, con conseguente possibile estinzione del reato prima della pronuncia di appello.
- È prudente per la difesa sollevare tempestivamente la questione della prescrizione in sede di appello e documentare le date degli atti interruttivi; la mancata considerazione della recidiva in primo grado tutela l'imputato contro il suo utilizzo in appello quando l'imputato è l'unico ricorrente.
- Nel caso in cui la prescrizione sia intervenuta, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio perché il reato è estinto; non è necessaria la valutazione sul merito delle responsabilità quando prevale l'estinzione per prescrizione.
- In presenza di ricadute complesse (ricadute, continuazione, attenuanti equivalenti), è essenziale distinguere quali elementi siano stati effettivamente riconosciuti dal primo giudice prima di procedere a qualsiasi ricalcolo della pena in sede di appello.
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