Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46935/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello dell'11/02/2022 che, accogliendo l'appello dell'imputato, aveva rideterminato la pena applicando la recidiva infraquinquennale ritenuta equivalente alle attenuanti generiche (pur non essendo stata riconosciuta in primo grado) e non aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati commessi il 22/08/2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'applicazione della recidiva in sede di appello, quando non era stata riconosciuta dal giudice di primo grado e l'impugnazione era stata proposta dal solo imputato, viola il divieto di reformatio in peius. Soprattutto, la Corte ha constatato che, escluse le conseguenze della recidiva, i reati sono estinti per prescrizione: gli ultimi atti interruttivi successivi alla sentenza di primo grado risalgono al decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello del 29/12/2021, con conseguente applicazione del termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) ai sensi degli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p.; il termine è spirato il 22/02/2022. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    Divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto al giudizio di primo grado quando l'impugnazione è svolta dal solo imputato; ciò riguarda tutti gli elementi che concorrono al calcolo della pena, non solo l'entità complessiva.

  • art. 157 c.p.

    Disciplina della prescrizione dei reati: utilizzata per determinare decorrenza e durata del termine prescrizionale con riferimento agli eventi interruttivi e al calcolo del termine applicabile.

  • art. 160 c.p.

    Indica i termini massimi di prescrizione applicabili in relazione alla pena edittale; qui usato per stabilire il termine massimo di 7 anni e 6 mesi.

  • art. 161 c.p.

    Ulteriori regole sul calcolo della prescrizione in relazione alle pene edittali e alla loro sommatoria; usato congiuntamente ad art. 157 e 160 per calcolare il termine massimo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina una delle fattispecie di reato contestate (legge sugli stupefacenti); presente perché costituisce uno dei capi d'imputazione originari.

  • art. 337 c.p.

    Norma penale relativa a uno dei reati contestati (vilipendio o altro reato indicato nel capo B); citata come capo d'imputazione.

Massime di principio

  • Se l'impugnazione è proposta dal solo imputato, il giudice d'appello non può modificare elementi del quadro sanzionatorio in senso peggiorativo rispetto a quanto effettivamente riconosciuto dal giudice di primo grado (divieto di reformatio in peius), e ciò vale non solo per l'ammontare finale della pena, ma per ciascuna componente che concorre al suo calcolo (es. riconoscimento di recidiva).
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto degli ultimi atti interruttivi intervenuti dopo la sentenza di primo grado: se l'ultimo atto interruttivo è una citazione a giudizio in appello, può rendersi applicabile il termine massimo di prescrizione previsto dalla legge, con conseguente possibile estinzione del reato prima della pronuncia di appello.
  • È prudente per la difesa sollevare tempestivamente la questione della prescrizione in sede di appello e documentare le date degli atti interruttivi; la mancata considerazione della recidiva in primo grado tutela l'imputato contro il suo utilizzo in appello quando l'imputato è l'unico ricorrente.
  • Nel caso in cui la prescrizione sia intervenuta, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio perché il reato è estinto; non è necessaria la valutazione sul merito delle responsabilità quando prevale l'estinzione per prescrizione.
  • In presenza di ricadute complesse (ricadute, continuazione, attenuanti equivalenti), è essenziale distinguere quali elementi siano stati effettivamente riconosciuti dal primo giudice prima di procedere a qualsiasi ricalcolo della pena in sede di appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.