Cassazione Civile, Ordinanza n. 10654/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche per la costruzione di un istituto tecnico commerciale. In sede arbitrale era stata riconosciuta all'impresa appaltatrice una somma a carico dell'amministrazione committente. La Corte d'appello di Roma ha poi accolto l'impugnazione del lodo, dichiarandone la nullità per difetto di valida convenzione arbitrale: ha ritenuto che nel contratto non vi fosse un consenso espresso dell'amministrazione alla clausola compromissoria, che il richiamo al capitolato fosse generico e non sufficiente a recepire la disciplina arbitrale, e che la nomina dell'arbitro da parte dell'amministrazione non valesse come rinuncia all'eccezione di difetto di potestas iudicandi. L'impresa appaltatrice ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) denuncia violazione degli artt. 808 ss. c.p.c. e 1362 ss. c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contratto e il capitolato speciale integravano un rinvio per relationem al d.P.R. n. 1063 del 1962, comprensivo della disciplina arbitrale; 2) deduce omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962, lamentando che la Corte d'appello non avesse esaminato la tempestività della declinatoria dell'arbitrato; 3) denuncia violazione di norme sul contratto e sull'interpretazione, assumendo che la Corte avrebbe confuso il tema dell'obbligatorietà dell'arbitrato e non avrebbe rispettato il petitum; 4) censura la decisione per avere escluso la rinuncia dell'amministrazione all'eccezione di difetto di potestas iudicandi, sostenendo che tale valutazione sarebbe riservata agli arbitri; 5) in subordine, deduce violazione degli artt. 807 ss. c.p.c. perché la nomina dell'arbitro e la costituzione del collegio avrebbero comunque manifestato il consenso all'arbitrato.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che tutti i motivi, pur formalmente articolati come violazioni di legge o vizi motivazionali, non colpiscano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di un espresso e univoco consenso dell'amministrazione alla clausola compromissoria. Il primo motivo è inammissibile perché si limita a contrapporre una diversa lettura della documentazione contrattuale, senza spiegare in modo specifico perché il richiamo al capitolato avrebbe dovuto includere anche l'arbitrato; inoltre, il dedotto omesso esame riguarda in realtà una diversa valutazione di elementi istruttori, non un fatto storico decisivo. Il secondo motivo è inammissibile perché l'eccezione di tardività della declinatoria risulta implicitamente rigettata dalla statuizione sulla inesistenza della clausola compromissoria; comunque, la censura non aggredisce la ratio, che escludeva in radice l'operatività dell'art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità e perché presuppone una decisione incentrata sull'arbitrato obbligatorio, mentre la Corte d'appello aveva deciso solo sulla mancanza di consenso alla clausola. Il quarto motivo è inammissibile e comunque infondato, poiché la Corte d'appello poteva valutare la non univocità della condotta della parte; la nomina dell'arbitro era interpretata come atto necessario per evitare la designazione ex art. 810 c.p.c., non come rinuncia alla giurisdizione ordinaria. Il quinto motivo è inammissibile perché si risolve nella critica di un apprezzamento di fatto sulla irrilevanza della nomina dell'arbitro quale prova del consenso all'arbitrato. La ricorrente è condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 808 c.p.c.
richiamato dai motivi di ricorso in tema di convenzione di arbitrato e clausola compromissoria.
art. 810 c.p.c.
la nomina dell'arbitro da parte della parte resistente è stata considerata atto necessario per evitare la designazione giudiziale, e quindi non univocamente abdicativo della giurisdizione ordinaria.
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare l'omessa pronuncia, ma la Corte osserva che la questione era stata implicitamente rigettata.
art. 1362 c.c.
invocato quale criterio ermeneutico del contratto; la Corte rileva però che il motivo non spiega specificamente in che cosa la sentenza abbia violato tali regole.
art. 1363 c.c.
invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, senza adeguata specificazione della violazione denunciata.
art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962
la disciplina arbitrale è ritenuta applicabile solo in presenza di un espresso e specifico rinvio o di una previsione di legge; in mancanza di consenso alla clausola compromissoria non opera.
Corte costituzionale n. 152 del 1996
richiamata per affermare l'efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità della disciplina che rendeva inderogabile l'arbitrato, ma la Corte di cassazione non supera la ratio della sentenza impugnata fondata sulla mancanza di consenso.
art. 827 c.p.c.
richiamato tra le norme sulla impugnazione del lodo arbitrale.
art. 828 c.p.c.
richiamato tra le norme sulla impugnazione del lodo arbitrale.
art. 829 c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità del lodo per difetto di potestas degli arbitri.
art. 294 r.d. n. 383 del 1934
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina dell'appalto e dell'arbitrato nei contratti pubblici.
art. 807 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo per sostenere che la nomina dell'arbitro avrebbe manifestato il consenso all'arbitrato.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità della camera di consiglio.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte lo applica come parametro di specificità del ricorso per cassazione: il motivo deve contenere argomentazioni chiare e non la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso; la Corte precisa che il vizio motivazionale non può ridursi alla diversa valutazione delle prove o a questioni prive di un fatto storico decisivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non argomentazioni difensive, eccezioni o singoli elementi istruttori.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge deve essere sorretta da una critica specifica e intelligibile alla ratio decidendi: non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze documentali o processuali.
- L'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un preciso fatto storico e non le argomentazioni difensive, le eccezioni di parte o la mera valutazione di singoli elementi istruttori.
- In materia di appalti pubblici, il richiamo al capitolato generale o ad altra normativa non basta a far operare la clausola arbitrale: occorre un richiamo espresso, univoco e specifico alla devoluzione delle controversie ad arbitri, oppure una distinta base legale applicabile al rapporto.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancanza originaria di una convenzione arbitrale, le questioni sulla tempestività della declinatoria o sulla rinuncia all'eccezione possono risultare assorbite o implicitamente rigettate.
- La nomina dell'arbitro da parte di una parte, in un contesto in cui è prevista la designazione giudiziale in difetto di nomina, non è di per sé incompatibile con la volontà di contestare la potestas iudicandi degli arbitri e non prova automaticamente la rinuncia alla giurisdizione ordinaria.
- La qualificazione giuridica dei fatti accertati è sindacabile in cassazione, ma il motivo deve colpire la corretta sussunzione e non limitarsi a rivalutare il significato probatorio della condotta delle parti.
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