Cassazione Penale, Sentenza n. 17733/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo (12/07/2024) dell'autoarticolato di proprietà del TOMELLINI, nell'ambito di procedimento a carico di BASILE Francesco e PRINCIPIO Antonio per violazioni connesse al d.lgs. n. 504/1995. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per mancata domanda cautelare nei suoi confronti; 2) errata valutazione del periculum in mora poiché il G.I.P. aveva fondato il decreto su esigenze impeditive relative ai soli indagati principali, mentre il Tribunale, nel riesame, aveva invece motivato la conferma del sequestro con esigenze riconducibili alla confisca (art. 321, comma 2), ovvero su criteri non presenti né nel decreto né nella domanda del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: non è obbligatorio che la domanda cautelare sia indirizzata anche al proprietario del bene quando la misura mira a fronteggiare esigenze impeditive e può essere rivolta al soggetto che ha la disponibilità del bene; il terzo proprietario può comunque far valere i propri diritti, anche in sede incidentale cautelare. Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale, in sede di riesame, non poteva trasformare la conferma del sequestro impeditivo in una conferma basata su finalità di confisca (art. 321, comma 2), perché ciò equivale ad adottare un diverso provvedimento in violazione del diritto al contraddittorio. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina il riesame del provvedimento di sequestro; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancata domanda cautelare nei confronti del proprietario, confirmando che la misura può essere richiesta contro chi ha la disponibilità del bene.
Il comma 1 riguarda la richiesta del P.M. e il potere del G.I.P.; il comma 2 consente misure per finalità di confisca. La Corte ha affermato che, in sede di riesame ex art. 321, comma 1, il Tribunale non può sostituire le ragioni del decreto con nuove esigenze di confisca ex comma 2, perché ciò muta il provvedimento e lede il diritto al contraddittorio.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata per il rinvio alla competente sezione del Tribunale per nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
art. 49, comma 1 e art. 40, commi 1 e 4, d.lgs. n. 504/1995
Norme sostanziali relative al reato e alla disciplina della confisca: l'art. 40 prevede la confisca del mezzo anche nei confronti del terzo proprietario se questi non dimostra la propria buona fede o vi è mancata diligenza nell'uso del mezzo.
Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016 (Borettini)
Giurisprudenza costante che vieta al Tribunale, in sede di riesame, di confermare la misura reale per finalità di confisca se la richiesta e il decreto erano incentrati su esigenze impeditive, perché ciò integra un nuovo provvedimento che pregiudica il diritto al contraddittorio.
Sez. 6, n. 15852 del 28/02/2023 (Caprio)
Decisione conforme al principio secondo cui il riesame non può essere usato per mutare le finalità del sequestro originario introducendo ragioni di confisca estranee al decreto e alla domanda del P.M.
Massime di principio
- Se il P.M. chiede il sequestro per esigenze impeditive, il riesame non può trasformare la conferma della misura sulla base di esigenze di confisca diverse da quelle iniziali senza nuova richiesta e senza garantire il relativo contraddittorio.
- Non è sempre richiesta una domanda cautelare specifica nei confronti del proprietario del bene: la misura cautelare può essere richiesta e disposta in relazione a chi ha la disponibilità materiale del bene; il proprietario terzo conserva tuttavia il diritto di impugnare e di far valere la propria buona fede o diligenza.
- Quando la motivazione del provvedimento impugnato e la domanda del P.M. sono incentrate su esigenze impeditive, il giudice del riesame deve limitarsi a valutare quelle esigenze e, se intende fondare la misura su altre finalità (es. confisca), deve consentire il necessario contraddittorio o non procedere al mutamento di ragione del provvedimento.
- In presenza di un cambiamento motivazionale operato dal giudice nel riesame, il rimedio corretto è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente, per garantire la tutela del diritto di difesa.
- Il terzo proprietario che teme la confisca deve tempestivamente dimostrare la propria buona fede e la diligenza nell'uso del bene per evitare la confisca ex art. 40 d.lgs. n. 504/1995.
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