Ordinanza n. 121/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento Prot. N. 5471/2025 emesso dalla Prefettura di Frosinone in data 22 dicembre 2025, nella parte in cui dispone la sottoposizione del ricorrente alla visita medica ex art. 119, comma 4, C.d.S. presso la Commissione Medica Locale territorialmente competente; - del verbale di accertamento del 18 novembre 2025, emesso dalla Questura di Frosinone – Commissariato di P.S. Cassino - con cui è stata accertata in capo al ricorrente la violazione di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c); - del provvedimento Prot. W005471/2025 emesso dalla Prefettura di Frosinone in data 19 febbraio 2026, con cui si conferma l’obbligo di sottoposizione a visita medica del ricorrente; - di ogni altro atto, antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso agli atti impugnati, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti prefettizi che hanno disposto e confermato la sottoposizione a visita medica ex art. 119, comma 4, Codice della strada, nonché verbale di accertamento della guida in stato di ebbrezza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Frosinone del 22 dicembre 2025 che lo ha sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica Locale ai sensi dell'art. 119, comma 4, Codice della strada; il verbale della Questura di Frosinone del 18 novembre 2025 relativo all'accertamento della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), Codice della strada; e il successivo provvedimento prefettizio del 19 febbraio 2026, confermativo dell'obbligo di visita medica. Il testo non specifica ulteriori vizi di legittimità dedotti nel ricorso; la decisione cautelare si concentra sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di tutela cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il referto della visita medica è necessario per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la restituzione della patente di guida. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che la Prefettura, con nota del 19 febbraio 2026, aveva disposto la restituzione del titolo di guida nelle more del giudizio pendente davanti al Giudice di pace sull'impugnazione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 119, comma 4, Codice della strada
La sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica Locale costituisce un accertamento necessario dei requisiti per la restituzione della patente di guida.
art. 186, comma 2, lettera c), Codice della strada
È la disposizione richiamata nel verbale di accertamento della guida in stato di ebbrezza; il testo non espone una specifica interpretazione della norma da parte del TAR.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di tutela cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda di sospensione quando l'atto impugnato impone un accertamento medico necessario per verificare i requisiti di restituzione della patente di guida.
- Il periculum in mora non sussiste quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione abbia già disposto la restituzione del titolo di guida, facendo venir meno il pregiudizio immediato dedotto dal ricorrente.
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