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Sentenza

Sentenza n. 353/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rimini n. 154/2025.

Giustizia amministrativa202501565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 154/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, per ottenere l'esecuzione, limitatamente alla propria posizione, della sentenza del Tribunale di Rimini n. 154/2025, pronunciata in favore di quattro docenti. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 10 ottobre 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'Amministrazione era rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o in un funzionario delegato, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori. Il TAR ha rilevato che il giudizio riguardava soltanto uno dei quattro docenti interessati dalla sentenza del giudice ordinario, circostanza considerata nella liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza definitiva, nonché di nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'Amministrazione, decorso il termine dilatorio eventualmente previsto e previa notificazione rilevante ai fini dell'esecuzione, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine fissato nella decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio delle attività necessarie qualora l'Amministrazione persista nell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L'esecuzione della sentenza deve tener conto delle somme o prestazioni eventualmente già corrisposte, che devono essere detratte da quanto ancora dovuto in attuazione del giudicato.
  • La soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna alle spese, la cui liquidazione può essere calibrata sul valore della causa e sulla limitata estensione oggettiva dell'ottemperanza richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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