Sentenza n. 486/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento -del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 26 marzo 2025, con il quale il Comando Legione Carabinieri Sicilia ha dichiarato improcedibile la domanda di trasferimento ex art. 33, comma 5 e art. 3, comma 3 L. 104/1992 presentata in data 17 gennaio 2025; -nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali, antecedenti e successivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che ha dichiarato improcedibile l'istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, e art. 3, comma 3, l. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione ha dichiarato improcedibile la domanda di trasferimento, presentata per assistere la madre con grave disabilità, richiamando un precedente trasferimento d'autorità disposto per incompatibilità ambientale. Ha dedotto la violazione dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992; la motivazione inesistente o insufficiente; la violazione dei principi di solidarietà sociale e tutela della salute, anche alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; l'omessa istruttoria; l'eccesso di potere e la violazione dei principi di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una nuova istruttoria e indicare specifiche e comprovate esigenze di servizio ostative al trasferimento, non potendo limitarsi al generico richiamo del precedente trasferimento d'autorità. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, rilevando che la situazione personale e la richiesta di assegnazione nella provincia interessata erano già state valutate nel procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale e che, ai sensi dell'art. 238 d.P.R. 90/2010, era stata accertata l'impossibilità di assegnare il militare a reparti di quella provincia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima e sufficiente, benché sintetica, la motivazione per relationem del provvedimento impugnato, poiché il richiamo al precedente provvedimento di trasferimento d'autorità consentiva di individuare le ragioni della decisione e gli atti richiamati erano accessibili e contenevano gli elementi istruttori rilevanti. Dagli atti del precedente procedimento emergeva infatti un'approfondita istruttoria e una specifica situazione di incompatibilità ambientale, collegata a pregresse vicende giudiziarie e disciplinari e ritenuta ostativa all'assegnazione del militare a reparti della provincia richiesta. L'Amministrazione non era pertanto tenuta a svolgere una nuova autonoma istruttoria, essendo l'istanza condizionata da un presupposto ostativo già accertato con un precedente provvedimento connesso. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 e dei principi di proporzionalità e tutela della salute, affermando che il diritto alla scelta della sede più vicina per l'assistenza del familiare disabile non è assoluto, ma costituisce un interesse legittimo da bilanciare con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, come mostra l'inciso "ove possibile" della norma. Nel caso concreto, l'interesse familiare recedeva rispetto all'interesse pubblico alla salvaguardia del prestigio e della funzionalità dell'Amministrazione e alla rimozione dell'incompatibilità ambientale proprio nel territorio richiesto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Il diritto del dipendente che assiste un familiare con disabilità a scegliere la sede di lavoro più vicina non è assoluto, ma opera nei limiti della possibilità organizzativa e deve essere bilanciato con le esigenze funzionali dell'Amministrazione.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Richiamato quale fondamento della domanda di trasferimento connessa all'assistenza di un familiare con disabilità grave.
art. 238 d.P.R. 90/2010
Richiamato dall'Amministrazione quale base della valutazione di incompatibilità ambientale che impediva l'assegnazione del militare a reparti della provincia richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La motivazione per relationem del provvedimento amministrativo è legittima quando il provvedimento richiama espressamente atti che esplicitano il percorso logico-giuridico seguito, purché tali atti siano individuati e resi accessibili all'interessato, così da consentire l'esercizio del diritto di difesa e il controllo giurisdizionale.
- Quando una nuova istanza amministrativa è condizionata da un presupposto ostativo già specificamente accertato in un precedente e connesso procedimento, l'Amministrazione non è tenuta a ripetere integralmente l'istruttoria, potendo motivare il nuovo provvedimento mediante richiamo agli atti precedenti, se questi contengono una valutazione adeguata e pertinente alla nuova domanda.
- Il beneficio previsto dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 non attribuisce un diritto assoluto alla scelta della sede più vicina per l'assistenza del familiare disabile: la tutela è subordinata alla possibilità organizzativa e deve essere bilanciata con le esigenze funzionali dell'Amministrazione.
- Nell'ambito dei trasferimenti per incompatibilità ambientale, l'interesse del dipendente all'assistenza del familiare disabile può recedere di fronte all'interesse pubblico alla salvaguardia del prestigio, della funzionalità e del sereno svolgimento del servizio, quando l'incompatibilità sia specificamente accertata proprio nella sede richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →