Sentenza n. 1139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 10486 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM n. 411/22/CONS e atti connessi relativi alla misura e alle modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori dei servizi postali per l’anno 2023, nonché sentenza del TAR Lazio n. 10486 del 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
BRT aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la delibera AGCOM n. 411/22/CONS, il relativo decreto di approvazione, il modello telematico per il versamento, la delibera di approvazione del bilancio di previsione AGCOM per il 2023 e gli ulteriori atti connessi. La società deduceva, in sintesi: che il finanziamento delle attività di regolazione del settore postale fosse stato posto esclusivamente a carico degli operatori, senza considerare il finanziamento statale previsto per la parte non coperta dal mercato di riferimento; di non svolgere attività assoggettabile al contributo; il mancato rispetto della procedura di approvazione della delibera e il difetto di istruttoria, anche con riguardo agli organi statali coinvolti; l’illegittimità dell’esonero dal contributo previsto per le imprese in crisi e per quelle con imponibile pari o inferiore a 500.000 euro. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso. In appello, BRT ha successivamente chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiesta non contestata dalle amministrazioni appellate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi originariamente dedotti contro la disciplina contributiva AGCOM e senza pronunciarsi sulla correttezza della sentenza di primo grado. La declaratoria è stata adottata in considerazione della richiesta espressa dell’appellante e della mancata opposizione delle amministrazioni appellate, che hanno sottoscritto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse anche ai fini della compensazione delle spese. Le spese del secondo grado sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La disposizione consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenienze, viene meno l’interesse alla decisione; nel caso concreto il giudice ha applicato tale conseguenza alla richiesta congiunta delle parti.
art. 38 c.p.a.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 5 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Richiamato quale base normativa della licenza postale, non oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
art. 6 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Richiamato quale base normativa dell’autorizzazione generale posseduta dall’operatore postale, non oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Quando l’interesse alla decisione viene meno nel corso del giudizio e la parte ricorrente o appellante chiede espressamente la definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando l’amministrazione resistente non si oppone alla richiesta e concorda sulla definizione del giudizio in rito.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la causa viene definita per sopravvenuta carenza di interesse e le parti formulano una richiesta congiunta in tal senso.
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