Ordinanza n. 139/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Questore della Provincia di Massa Carrara – Divisione Anticrimine, a firma del Questore Dr.ssa -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato all’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale veniva ordinato al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-il divieto di far ritorno nel Comune di Massa, per un periodo di anni due dalla data di notifica del provvedimento; - di ogni altro atto comunque connesso, sia prodromico, sia consequenziale che abbia attinenza con il provvedimento ivi adottato, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento datata -OMISSIS- -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-dell’-OMISSIS- e notificata il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto del Questore di far ritorno nel Comune di Massa per due anni, nonché atti connessi e comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica destinataria del provvedimento del Questore ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del divieto di far ritorno nel Comune di Massa per la durata di due anni e degli atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel merito, ma dà atto della domanda incidentale di sospensione e della valutazione cautelare del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione perché non assistita da un idoneo periculum in mora. Il ricorrente non ha comprovato un danno grave e irreparabile, anche considerata l'assenza di specifici interessi personali nel Comune di Massa. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha attribuito prevalenza al bene pubblico della sicurezza. La causa non è stata definita nel merito: è stata fissata per la trattazione all'udienza pubblica del 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento di pubblica sicurezza richiede la prova di un danno grave e irreparabile; la mera lesione allegata, non accompagnata dalla dimostrazione di specifici interessi personali incisi nel luogo interessato dal divieto, non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
- Nella valutazione cautelare relativa a misure di pubblica sicurezza, l'assenza di un danno grave e irreparabile può condurre al rigetto della sospensione anche in ragione del bilanciamento con l'interesse pubblico alla sicurezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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