Cassazione Penale, Sentenza n. 11907/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha riclassificato l'accusa a carico di Macaddino da concorso in estorsione aggravata (anche per metodo mafioso e finalità di agevolazione mafiosa) a concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone, aggravato dal metodo mafioso. Il fatto riguarda l'esazione di un credito per forniture di pesce: le indagini hanno coinvolto Gaiazzo, ritenuto organico a Cosa nostra, che materialmente ha trattato con il debitore Quarantino. Il Tribunale ha ritenuto che Gaiazzo agisse come "socio" dei fratelli Macaddino e pertanto come titolare del credito (supportato da fatture e da conversazioni intercettate in cui Gaiazzo si qualifica come socio e rivendica l'esistenza di un credito). Il Procuratore contesta la motivazione per presunta valutazione parziale e illogica delle prove: sostiene che vi sono informative che attestano l'assenza di rapporti societari di Gaiazzo con l'azienda dei Macaddino, che molte conversazioni indicano l'estraneità di Gaiazzo ai rapporti commerciali precedenti, e che sussistono elementi indicativi della finalità agevolativa mafiosa (intervento di Siragusa, richiesta di una somma maggiore del credito, minacce di impedire l'attività lavorativa, presenza di Macaddino all'incontro minaccioso). La difesa chiede l'inammissibilità del ricorso sostenendo che Gaiazzo ha agito per interessi personali e che le fatture documentano un credito effettivo residuo di 5.000 euro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava essenzialmente a una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale impugnato possiede una plausibilità sufficiente: gli elementi valorizzati (es. la qualifica di "proprietà" del credito rivendicata da Siragusa/Gaiazzo e il supporto documentale relativo a parte della pretesa) non risultano irrimediabilmente illogici. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle fonti di prova, concedendo intervento solo in caso di illogicità manifesta della motivazione, non riscontrata nel caso di specie. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale che ha escluso la configurabilità dell'estorsione è stata confermata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiama il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione delle decisioni di merito: la Corte di cassazione può censurare la motivazione solo se manifesta e percepibile "ictu oculi" (illogicità manifesta).
reati e aggravanti richiamati nel testo: estorsione; esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia; aggravante del metodo mafioso e finalità di agevolazione mafiosa
Nel caso in esame la distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stata valutata in base alla qualificazione del rapporto di credito e al comportamento dell'intermediario; la presenza di interventi o minacce riconducibili a soggetti mafiosi e la richiesta di somme eccedenti il credito possono far pendere la qualificazione verso l'estorsione con aggravante mafiosa, ma richiedono elementi probatori concreti e congruamente motivati.
Massime di principio
- La qualificazione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende primariamente dalla natura del diritto invocato (titolarità reale del credito) e dalla modalità della pretesa (se accompagnata da minacce o pressioni illecite che esorbitano dal normale recupero del credito).
- La prova documentale (fatture, conti, pagamenti) e gli elementi interni alle conversazioni intercettate sono decisivi per stabilire chi effettivamente vanti il credito: se l'intermediario agisce per conto proprio o per conto del creditore reale.
- La presenza di soggetti notoriamente affiliati a organizzazioni mafiose, richieste di somme superiori al credito legittimo e minacce che pongono in rischio l'attività lavorativa della vittima sono indici rilevanti di finalità o metodo mafioso e di estorsione, ma la loro valutazione rimane di merito e deve essere congruamente motivata.
- In sede di Cassazione non è consentita la riconsiderazione libera del fatto e della prova: il ricorso deve fondarsi su profili di illegittimità di diritto o su una motivazione manifestamente illogica; pertanto chi impugna deve puntare a dimostrare vizi logico-giuridici rilevanti e non soltanto una diversa lettura delle prove.
- Se si contesta la partecipazione o la titolarità societaria di un intermediario, è importante produrre o far emergere documentazione ufficiale (visure, atti societari, informative di polizia) che dimostri l'assenza/presenza di rapporti societari o rapporti di lavoro, poiché la sola auto-qualificazione in conversazioni può essere insufficiente a dimostrare la titolarità del credito.
- Per l'aggravante "finalità agevolativa mafiosa" occorre dimostrare non solo la qualità mafiosa di chi agisce, ma anche il nesso teleologico tra la condotta e il vantaggio o l'azione di un'organizzazione mafiosa (es.: richiesta di somme per il conto del sodalizio, uso della forza intimidatrice tipica del metodo mafioso, ruolo di esponenti mafiosi nella trattativa).
- In presenza di contrastanti interpretazioni dei fatti, la parte che impugna la decisione di merito davanti alla Corte di cassazione deve focalizzarsi su errori di diritto, lacune o contraddizioni manifeste nella motivazione, non su una diversa valutazione probatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11765/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11771/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11773/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11774/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11776/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11777/2023 del 21/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →