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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28202/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (nuda proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da una donazione del 14 luglio 1986 con cui i genitori avevano trasferito alla figlia la nuda proprietà di un terreno, riservandosi l'usufrutto vita natural durante con reciproco diritto di accrescimento; sul fondo il padre aveva poi edificato una villa. Dopo la morte del padre, i due fratelli, quali eredi, hanno chiesto alla sorella, ai sensi dell'art. 985 c.c., il pagamento di un'indennità per i miglioramenti apportati dall'usufruttuario al terreno. La convenuta ha resistito eccependo, tra l'altro, la prescrizione e l'insussistenza del diritto perché il decesso del padre non avrebbe determinato la consolidazione dell'usufrutto, essendo ancora in vita l'altro usufruttuario. La Corte d'appello ha accolto la domanda ritenendo sorto il diritto all'indennità alla morte del padre e trasmissibile agli eredi. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 985 c.c., sostenendo che il diritto all'indennità presuppone la restituzione del bene, non verificatasi perché l'usufrutto congiuntivo si era accresciuto in capo alla coniuge superstite; 2) violazione degli artt. 985 e 986 c.c., sostenendo inoltre che il fabbricato era stato realizzato su terreno agricolo in difformità urbanistica, sicché mancava il presupposto per riconoscere l'indennità. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato deducendo violazione degli artt. 343, 345 e 157 c.p.c. per avere la corte d'appello esaminato una questione nuova sull'accrescimento dell'usufrutto, mai dedotta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale dei fratelli, ha accolto il primo motivo del ricorso principale della sorella e ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria dei fratelli volta a ottenere l'indennità per miglioramenti. La Corte ha ritenuto che, in caso di usufrutto congiuntivo con reciproco diritto di accrescimento, se il coniuge superstite è ancora in vita alla morte del donante, non si verifica la consolidazione con la nuda proprietà e non può ritenersi sorto, per effetto della morte del solo donante, il diritto degli eredi all'indennità di cui all'art. 985 c.c. Ha inoltre richiamato il principio per cui il valore del bene donato va considerato al momento dell'apertura della successione, tenendo conto della condizione giuridica del bene; nel caso concreto il bene andava stimato come mera nuda proprietà. Le spese dell'intero giudizio sono state poste a carico dei fratelli soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 985 c.c.

    il diritto all'indennità per i miglioramenti presuppone il venir meno dell'usufrutto e la restituzione del bene; non matura se l'usufrutto congiuntivo permane per la sopravvivenza di uno dei contitolari.

  • art. 986 c.c.

    le addizioni seguono, se qualificabili come miglioramenti non separabili senza nocumento, la disciplina dei miglioramenti di cui all'art. 985 c.c.

  • art. 746 c.c.

    ai fini del conferimento e della valutazione del bene donato rileva la condizione giuridica del bene all'apertura della successione.

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato per la notificazione dell'atto introduttivo ai convenuti.

  • art. 343 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale in tema di novità delle domande/ eccezioni in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per denunciare domande o eccezioni nuove in appello.

  • art. 157 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale sulla dedotta decadenza/ sanatoria delle nullità processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare vizi processuali.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dei soli ricorrenti incidentali, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel caso di usufrutto congiuntivo con reciproco diritto di accrescimento, la morte di uno dei contitolari non determina la consolidazione con la nuda proprietà se è ancora in vita l'altro usufruttuario; il diritto si estingue solo con la morte dell'ultimo usufruttuario.
  • Il diritto all'indennità per miglioramenti ex art. 985 c.c. sorge solo quando cessa l'usufrutto e il bene viene restituito al nudo proprietario; in mancanza di restituzione non matura il credito.
  • In tema di donazione con riserva di usufrutto, ai fini della valutazione del bene per la successione e per gli effetti correlati, occorre avere riguardo alla situazione giuridica del bene al momento dell'apertura della successione.
  • Le addizioni realizzate dall'usufruttuario, se non separabili senza nocumento e qualificabili come miglioramenti, seguono la disciplina dei miglioramenti; ma la tutela economica dipende comunque dalla cessazione dell'usufrutto nei modi previsti dalla legge.
  • Il ricorso incidentale della parte vittoriosa su questioni pregiudiziali o preliminari può essere esaminato solo se quelle questioni non siano state già decise, espressamente o implicitamente, e sussista l'interesse attuale alla sua trattazione.

Come è indicizzato

MaterieUsufruttoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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