Sentenza n. 354/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento della delibera n.14 del 9 giugno 2025, recante approvazione della lista di carico contributivo per il 2025, del piano di classifica, del bilancio di previsione 2025 e dell’annessa relazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di approvazione della lista di carico contributivo per il 2025, del piano di classifica, del bilancio di previsione 2025 e della relativa relazione
Esito
Favorevole al resistente (consorzio di bonifica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Una pluralità di contribuenti consortili ha impugnato la deliberazione n. 14 del 9 giugno 2025, con la quale il Consorzio di Bonifica aveva approvato la lista di carico contributivo per il 2025, il piano di classifica, il bilancio di previsione 2025 e la relativa relazione. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il Consorzio ha riferito di avere adottato la deliberazione n. 3 del 21 gennaio 2026, dando esecuzione a una precedente sentenza del TAR e disponendo, tra l’altro, l’annullamento d’ufficio degli avvisi di pagamento relativi alle annualità 2021-2025, lo sgravio dei ruoli e delle cartelle per le annualità 2021-2024, l’interruzione delle procedure di riscossione, il blocco e la revoca delle misure cautelari o esecutive, il ricalcolo della contribuenza per il quinquennio 2021-2025 e la riclassificazione del bilancio dell’ente. I ricorrenti hanno riconosciuto che gli atti impugnati rientravano nel perimetro dell’annullamento d’ufficio, pur insistendo per una decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La deliberazione sopravvenuta del Consorzio ha annullato gli atti impugnati e ha sostituito la disciplina del rapporto controverso, determinando un mutamento della situazione di fatto idoneo a incidere direttamente sull’interesse al ricorso. Pertanto, dagli atti originariamente gravati non poteva più derivare una lesione diretta e attuale dell’interesse dei ricorrenti. Il giudice ha richiamato anche l’art. 100 c.p.c., rilevando che la lesione dell’interesse protetto deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta adozione di un provvedimento che annulla o sostituisce gli atti impugnati, eliminando la lesione attuale dedotta, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 100 c.p.c.
la lesione all’interesse protetto che giustifica l’azione giudiziale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e per tutta la durata del giudizio
L’interesse ad agire deve permanere per tutta la durata del processo; il suo venir meno successivamente alla proposizione del ricorso determina l’improcedibilità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione annulla d’ufficio o sostituisce integralmente i provvedimenti impugnati, eliminando la lesione diretta e attuale dedotta dal ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche per tutta la durata del giudizio; il suo venir meno per effetto di sopravvenienze rende improcedibile la domanda di annullamento.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, in presenza di giusti motivi collegati alla sopravvenuta eliminazione degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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