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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20666/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da una cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 per il recupero di maggiori imposte IRPEF, addizionali regionali e comunali relative al 2008, conseguenti al mancato riconoscimento del credito d'imposta per imposte pagate all'estero ex art. 165 TUIR. Il contribuente aveva indicato in dichiarazione il credito per imposte pagate in Polonia su redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2006; l'Ufficio lo aveva negato sostenendo che mancasse la dichiarazione dei redditi italiana per il 2006, richiesta dall'art. 165, comma 8, e che comunque il pagamento estero fosse definitivo già nel 2006. La CTR aveva invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo, da un lato, che il comma 8 operasse solo se vi fosse obbligo di dichiarazione e, dall'altro, che la detrazione spettasse nell'anno in cui il pagamento estero diventava definitivo, qui individuato nel 2008. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 165 TUIR per avere la CTR limitato il comma 8 alle sole ipotesi di obbligo dichiarativo e per avere individuato erroneamente il momento di definitività del pagamento; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) omesso esame di un fatto decisivo. Il contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato su nullità della sentenza e inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'art. 165 TUIR richiede comunque, ai fini della detrazione, la presentazione della dichiarazione nella quale il reddito estero sia indicato, ma che il momento rilevante per far valere il credito è quello in cui il pagamento delle imposte estere diviene definitivo; ha inoltre rilevato che la CTR aveva accertato, sulla base della documentazione prodotta, che tale definitività era maturata nel 2008, quindi la detrazione era stata correttamente fruita nell'Unico 2009. Ha ritenuto infondati anche il secondo motivo, escludendo che la motivazione fosse apparente perché la sentenza impugnata, pur sintetica, indicava gli elementi documentali posti a base della decisione e consentiva il controllo logico-giuridico; e il terzo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto inammissibile in cassazione. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato rigettato il ricorso principale. L'Agenzia è stata condannata alle spese. Non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato in favore dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma procedimentale posta a base della cartella esattoriale emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione

  • art. 165 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la detrazione per imposte pagate all'estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione del reddito estero; la detrazione va calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta del reddito estero, se il pagamento definitivo avviene prima della presentazione, altrimenti nella dichiarazione del periodo in cui il pagamento diviene definitivo

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale parametro di legittimità della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    censura per violazione di legge sostanziale

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    censura per nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    il motivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma solo per l'omesso esame del fatto decisivo nei limiti consentiti dalla norma

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale ed essere controllabile

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato in precedenza dalla giurisprudenza citata, ma non applicato come rimedio alternativo alla detrazione

  • art. 1, comma 4, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per distinguere le ipotesi di esonero dalla dichiarazione; il comma 8 dell'art. 165 non introduce un autonomo obbligo dichiarativo in contrasto con tale previsione, ma una condizione per fruire del beneficio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • Ai fini del credito d'imposta per imposte pagate all'estero, la presentazione della dichiarazione è condizione per la fruizione della detrazione anche quando il contribuente, per l'anno di produzione del reddito, fosse esonerato dall'obbligo dichiarativo, purché il reddito estero sia comunque indicato nel quadro dichiarativo rilevante.
  • Il momento decisivo per la detrazione delle imposte estere non è necessariamente quello di produzione del reddito, ma quello in cui il pagamento dell'imposta estera diviene definitivo; se la definitività sopravviene in un periodo successivo, il credito va fatto valere nella dichiarazione relativa a tale periodo.
  • La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove quando il giudice di merito abbia già accertato, sia pure sinteticamente, la definitività del pagamento estero sulla base della documentazione prodotta.
  • La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente, in appello, una motivazione anche sintetica o per relationem che consenta il controllo della decisione e dia conto degli elementi probatori considerati.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti della riforma del 2012.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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