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Ordinanza

Ordinanza n. 167/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. prot. -OMISSIS-della Questura di Firenze, adottato il 29.12.2025, notificato al ricorrente in pari data, che ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; - nonché di tutti gli atti e/o comportamenti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202600485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Firenze che ha dichiarato improcedibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Firenze ha dichiarato improcedibile la domanda di conversione, presentata il 7 novembre 2025, del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato. Ha dedotto censure relative all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023. Nella fase cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'atto, prospettando pregiudizi gravi e irreparabili connessi alla propria permanenza in Italia, alla situazione lavorativa e familiare.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure sull'interpretazione dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023 richiedano gli approfondimenti propri della fase di merito, anche alla luce dei presupposti individuati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, e non siano quindi definibili mediante le sommarie delibazioni cautelari. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall'immediata efficacia del provvedimento, considerando la permanenza ordinaria del ricorrente in Italia e la sua situazione lavorativa e familiare. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse del ricorrente alla prosecuzione di una regolare permanenza sul territorio nazionale. La sospensione è stata disposta impregiudicata ogni valutazione di merito. È stata fissata l'udienza pubblica del 21 ottobre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 2 e 3, d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023

    Le censure relative all'interpretazione e ai presupposti applicativi della disposizione richiedono approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria cautelare e devono essere esaminate nella fase di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare, in presenza di esigenze cautelari connesse al fumus e al periculum.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando le censure cautelari investono l'interpretazione di una disposizione normativa e la verifica dei relativi presupposti applicativi richiede approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare ogni valutazione compiuta alla fase di merito senza escludere la tutela cautelare.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento di improcedibilità relativo alla conversione di un titolo di soggiorno può essere disposta quando l'immediata efficacia dell'atto esponga lo straniero a pregiudizi gravi e irreparabili riguardanti la permanenza sul territorio nazionale e le condizioni lavorative e familiari.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla prosecuzione di una regolare permanenza sul territorio nazionale può prevalere sugli interessi contrapposti quando l'efficacia immediata dell'atto impugnato determini conseguenze gravi e irreparabili, ferma la riserva di ogni decisione sul merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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