Cassazione Penale, Ordinanza n. 11900/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato già condannato per plurime violazioni tributarie commesse in un arco temporale di quattro anni, con evasione d'imposta di rilevante entità, in relazione a una sentenza di rinvio che aveva confermato la condanna e la pena, già rideterminata in anni 3, mesi 2 e giorni 20 di reclusione. Con un unico motivo di ricorso, la difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 20-bis c.p. e 53 della legge n. 689/1981, contestando il mancato avviso circa la possibile applicazione delle pene sostitutive e la valutazione negativa sulla concedibilità della sostituzione della pena detentiva. La Corte territoriale aveva ritenuto insussistenti i presupposti per applicare una pena sostitutiva, valorizzando la gravità, reiterazione e durata delle violazioni, l'entità dell'evasione, i precedenti penali dell'imputato e la prognosi sfavorevole circa il rispetto delle prescrizioni. Il ricorrente lamentava che tale conclusione non fosse correttamente motivata e che il giudice dovesse comunque attivare il meccanismo previsto dalla normativa sulle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che la valutazione sulla sostituzione della pena detentiva breve è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; ove il giudice ritenga insussistenti i presupposti per la sostituzione, non è tenuto a formulare l'avviso di cui all'art. 545-bis c.p.p. La motivazione della Corte di appello è stata giudicata congrua ed esaustiva, poiché basata su plurime violazioni finanziarie gravi e reiterate, sull'entità dell'evasione, sui precedenti penali e sulla conseguente prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni. Seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cpv. c.p.
richiamato come base del titolo di responsabilità per il reato contestato in forma continuata
art. 8 D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000
norma incriminatrice del reato tributario oggetto del giudizio
art. 20-bis c.p.
disciplina le pene sostitutive; la loro applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice
art. 53 L. 689/1981
richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina delle pene sostitutive
art. 545-bis c.p.p.
l'avviso previsto da tale disposizione non deve essere formulato quando il giudice escluda i presupposti per la sostituzione della pena
art. 133 c.p.
criterio di valutazione della pena sostitutiva, mediante apprezzamento delle modalità del fatto e della personalità del condannato
art. 58 L. 689/1981
"Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"
la sostituzione è subordinata a una prognosi favorevole sull'adempimento delle prescrizioni; la prognosi negativa consente il diniego
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
richiamato come riforma che non elimina la discrezionalità del giudice nella valutazione delle pene sostitutive
art. 616 c.p.p.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva breve non è automatica, ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito fondata sui criteri dell'art. 133 c.p., con apprezzamento delle modalità del fatto e della personalità del condannato.
- Se il giudice ritiene che non sussistano i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non ha l'obbligo di attivare l'avviso previsto per le ipotesi in cui la sostituzione possa ancora essere vagliata.
- La prognosi sfavorevole sul rispetto delle prescrizioni può essere legittimamente desunta non solo dalla esistenza di precedenti penali, ma anche dalla natura, dal numero e dalla distanza temporale dei precedenti, oltre che dalla gravità, reiterazione e durata delle condotte oggetto della condanna.
- Una motivazione che dia conto in modo coerente di plurime violazioni, dell'elevato danno fiscale e dei precedenti dell'imputato è sufficiente a sorreggere il diniego della pena sostitutiva ed è insindacabile in cassazione se non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è possibile sovrapporre una diversa valutazione di merito alla prognosi compiuta dal giudice territoriale quando questa sia sorretta da argomentazione completa e conforme ai parametri legali.
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