Cassazione Civile, Ordinanza n. 07649/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia tra una società contribuente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riguardava un avviso di pagamento relativo alle accise sulla cessione di energia elettrica per la Provincia di Roma, con riferimento agli anni d'imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto parzialmente l'appello, riconoscendo dovuta l'imposta ma escludendo sanzioni e interessi per affidamento incolpevole. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, il liquidatore della società ha depositato istanza di rinuncia al giudizio, motivata dall'omologazione e dall'adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in mancanza della certezza dell'adempimento satisfattivo delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, non potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; tuttavia, la rinuncia depositata e la conseguente manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione hanno imposto la declaratoria di inammissibilità. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti per giusti motivi, in assenza di specifiche richieste.
Norme richiamate
accordo di ristrutturazione dei debiti
L'omologazione e l'asserito adempimento dell'accordo non sono stati ritenuti sufficienti, in difetto di certezza dell'effettivo soddisfacimento delle ragioni erariali, per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
transazione fiscale
È stata richiamata come titolo dell'accordo invocato dalla società a fondamento della rinuncia al giudizio, senza che ciò bastasse, da solo, a determinare la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La rinuncia al giudizio, quando intervenga in cassazione e sia collegata a un accordo di ristrutturazione o a una transazione fiscale, può determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, se non vi è una persistenza concreta dell'interesse processuale del ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se non risulta con certezza l'avvenuto adempimento satisfattivo delle ragioni della controparte pubblica; in difetto di tale certezza, il giudizio si definisce per inammissibilità del ricorso.
- In presenza di rinuncia e assenza di specifiche richieste sulle spese, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese processuali per giusti motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07523/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07525/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07526/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07527/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07531/2024 del 21/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →