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Ordinanza

Ordinanza n. 142/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di revoca del Responsabile dell’Ufficio SUAP della Città di Porto Sant’Elpidio in data 19.01.2026 con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.R. n. 21/2016, la revoca “delle autorizzazioni amministrative n. 431/2016 (centro diurno “-OMISSIS-”), n. 434/2015 (Comunità alloggio per anziani autosufficienti “-OMISSIS-”) e n. 437/2016 (Comunità alloggio per anziani autosufficienti “-OMISSIS-”) e di tutti gli atti ad esse correlati intestate alla Società “-OMISSIS- nonchè dei seguenti atti: - parere dirigente area servizi alla persona in data 17.01.26 - provvedimento di sospensione in data 21.10.25 - parere dirigente area servizi alla persona in data 20.10.25 - diffida n° 61617 in data 22.08.25 - diffida n° 61618 in data 22.08.25 - verbale NAS in data 13.08.25 - verbale di sopralluogo in data 27.11.25 - verbale in data 15.10.2025; - verbale di sopralluogo urbanistico-edilizio in data 17.09.2025 (doc. n. 10) - verbale di sopralluogo in data 02.09.2025 (doc. n. 11) - nota-parere settore urbanistico in data 16.01.2026 non conosciuto dalla ricorrente nonché di ogni altro atto connesso presupposto e, comunque collegato.

Giustizia amministrativa202600318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca delle autorizzazioni amministrative relative a un centro diurno e a due comunità alloggio per anziani, nonché degli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore struttura assistenziale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento del Responsabile dell'Ufficio SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio del 19 gennaio 2026, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l.r. n. 21/2016, con cui sono state revocate le autorizzazioni amministrative relative alle strutture gestite dalla ricorrente. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui pareri dirigenziali, un precedente provvedimento di sospensione, diffide, verbali dei NAS e di sopralluogo, nonché una nota-parere del settore urbanistico non conosciuta dalla ricorrente. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia che la controversia riguarda la compatibilità della presenza di ospiti non autosufficienti con l'attività autorizzata e con la permanenza nelle strutture socio-assistenziali. In sede cautelare il TAR aveva già disposto un'istruttoria e, alla luce della relazione comunale del 27 maggio 2026, ha rilevato la presenza di dodici anziani, cinque dei quali individuati come non autosufficienti nei precedenti atti amministrativi e sanitari.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati fino alla decisione di merito, fatti salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. La sospensione è stata disposta dopo avere rilevato la necessità di acquisire una valutazione concreta e aggiornata dei cinque ospiti indicati come non autosufficienti. Il Collegio ha ordinato alle competenti UVI delle AST di Macerata e Fermo, nella configurazione prevista dalla legge e, ove possibile, presso la stessa struttura, di verificare l'effettiva autosufficienza o non autosufficienza degli ospiti al momento della valutazione e la compatibilità del loro stato con la permanenza nelle strutture. Alle AST è stato assegnato il termine di novanta giorni; esse dovranno anche indicare quali ospiti risultino iscritti nelle liste per l'assegnazione a strutture protette RSA/R3. Quanto al bilanciamento degli interessi, il TAR ha ritenuto che non fosse emersa né la volontà degli ospiti di lasciare le strutture né una situazione di pregiudizio immediato per gli stessi. Nelle more è stato vietato l'inserimento di nuovi ospiti. La trattazione di merito è stata fissata al 22 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, l.r. n. 21/2016

    revoca delle autorizzazioni amministrative

    È la base normativa indicata nel provvedimento comunale per la revoca delle autorizzazioni relative alle strutture socio-assistenziali; l'ordinanza cautelare non definisce in via conclusiva la portata della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto per ogni ipotesi di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la legittimità della revoca di autorizzazioni socio-assistenziali dipende dalla qualificazione sanitaria e dalla concreta compatibilità delle condizioni degli ospiti con la struttura, il giudice può disporre una valutazione aggiornata da parte dell'organismo sanitario competente prima della decisione di merito.
  • Il bilanciamento cautelare deve considerare anche la situazione concreta degli ospiti delle strutture: l'assenza di una loro volontà di trasferirsi e di un pregiudizio immediato può giustificare la sospensione della revoca, qualora sia necessario evitare effetti irreversibili o non adeguatamente verificati.
  • La sospensione cautelare della revoca di autorizzazioni può essere accompagnata dal divieto di inserire nuovi ospiti, così da preservare la situazione esistente senza consentire l'espansione dell'attività nelle more del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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