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Ordinanza

Ordinanza n. 3267/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale QI/2857/2024 del 04/11/2024, protocollo QI/215367/2024 del 04/11/2024, emessa dal Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata - U.O. Condono Edilizio e.q. - Responsabile del Servizio Amministrativo Procedure Condono Edilizio, Dott. Massimiliano Sansonetti, avente ad oggetto: "Reiezione istanza di Condono prot. 0/501507 sot. 0 - Abuso in Via Giuseppe Maranini, 21 - 00173 - Municipio VII, notificata in data 24.02.2026.

Giustizia amministrativa202606086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un abuso edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha respinto un'istanza di condono edilizio relativa a un abuso sito nel territorio del Municipio VII, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'esecuzione del diniego. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, né contiene una valutazione sul fumus boni iuris; la decisione cautelare riguarda esclusivamente l'assenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora. Il mero diniego di condono non determina, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile: gli effetti pregiudizievoli prospettati possono derivare esclusivamente dai successivi provvedimenti sanzionatori, che al momento non risultavano adottati dall'amministrazione. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore di Roma Capitale e del Ministero della Cultura, in solido tra loro, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il TAR ha escluso il periculum in mora perché il diniego di condono, in assenza di successivi provvedimenti sanzionatori, non produce autonomamente tale pregiudizio.

Massime di principio

  • Il mero diniego di un condono edilizio non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare del diniego.
  • Ai fini della tutela cautelare contro un diniego di condono edilizio, il periculum in mora non può essere desunto da conseguenze sanzionatorie meramente eventuali, quando i relativi provvedimenti non siano ancora stati adottati dall'amministrazione.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando il pregiudizio grave e irreparabile prospettato deriva esclusivamente da futuri provvedimenti sanzionatori e non dall'atto di diniego immediatamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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