Cassazione Penale, Sentenza n. 3659/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione presentati da: Del Giorno Luigi (concordato in appello, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.); Fimiano Daniele (contesta la valutazione delle intercettazioni, l'identificazione del parlante e il significato di espressioni come "arancione" e "vuoi dividere a metà"); Giorgi Francesco (contesta la prova della cessione di stupefacente e la ricostruzione dei viaggi dei corrieri, nonché la quantificazione della pena).
La decisione
I ricorsi di Del Giorno Luigi e di Giorgi Francesco sono dichiarati inammissibili. Il ricorso di Fimiano Daniele è ritenuto fondato: la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di Fimiano per il capo 23 e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. I ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili (Del Giorno e Giorgi) sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti: citata per identificare i reati per cui gli imputati sono stati condannati; la Corte di merito ha valutato le intercettazioni e i contesti fattuali ai fini della configurazione del reato
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma che punisce la detenzione ai fini di spaccio: utilizzata per contestare responsabilità penale agli imputati in base alle conversazioni intercettate e agli elementi di collegamento probatorio
cod. proc. pen., art. 129
Richiamata dal ricorrente Del Giorno quale norma che consente il proscioglimento in caso di particolare fattispecie; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e quindi inammissibile quando connessa a un concordato in appello
cod. proc. pen., art. 599-bis
Norma sul giudizio concordato in appello: la Corte di cassazione ricorda che il ricorso è ammissibile solo per specifiche questioni (formazione della volontà di concordare, consenso del P.G., contenuto difforme della pronuncia), e dichiara inammissibili le doglianze rinunciate dalla parte
cod. proc. pen., art. 192
Richiamata in relazione al valore probatorio degli atti investigativi: la Cassazione conferma che la valutazione motivata della Corte di appello sulla identificazione e sulla prova della cessione non è manifestamente illogica, quindi i motivi che chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione che ripropongono valutazioni meramente critiche della prova di fatto (intercettazioni, riconoscimenti, itinerari) sono spesso dichiarati inammissibili: la Cassazione verifica solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non rivaluta liberamente le prove.
- Nel caso di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) le censure in Cassazione sono ammissibili solo se riguardano la formazione della volontà della parte, il consenso del Procuratore generale o il contenuto difforme della pronuncia; questioni rinunciate restano inammissibili.
- Per l'uso delle intercettazioni a fini di identificazione occorre un nesso probatorio plausibile e motivato: frasi isolate e ambigue richiedono un quadro di riscontri (contesti, riscontri oggettivi) per fondare una condanna.
- Un'espressione intercettata il cui significato è equivoco (es. "arancione" o "vuoi dividere a metà") non basta da sola a reggere l'accusa; è necessaria una motivazione che spieghi il passaggio logico tra significato attribuito e responsabilità penale.
- Sulle questioni di dosimetria della pena la Cassazione richiede deduzioni specifiche e non generiche; una motivazione di merito che descriva gravitaà e ragioni della pena rende difficoltosa la riforma in sede di legittimità.
- Se la Corte di appello presenta una motivazione coerente e non illogica sulle ricostruzioni dei fatti (itinerari, rapporti tra soggetti, riscontri), le doglianze difensive che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
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