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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29225/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia origina da un'ingiunzione di pagamento emessa per TARI nei confronti di una società contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo legittima l'ingiunzione. In cassazione la parte contribuente ha proposto ricorso principale avverso tale sentenza, ma dal testo emerge che non ha depositato il ricorso nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.; la controparte, costituitasi con controricorso, ha a sua volta proposto un ricorso incidentale tardivo limitato alle spese, con ulteriori motivi condizionati. La Corte, rilevata la mancata produzione del ricorso principale e degli atti necessari, ha esaminato d'ufficio la procedibilità e l'efficacia delle impugnazioni, dichiarando improcedibile il ricorso principale e inefficace il primo motivo del ricorso incidentale tardivo, senza entrare nel merito della debenza della TARI.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancato deposito del ricorso e degli atti ex art. 369 c.p.c.; ha inoltre dichiarato inefficace il primo motivo del ricorso incidentale tardivo, mentre i motivi condizionati non sono stati esaminati. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La decisione si fonda su principi processuali consolidati: la parte intimata che abbia notificato controricorso può chiedere la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per mancato deposito; il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso e degli atti indicati dalla norma determina l'improcedibilità del ricorso principale in cassazione.

  • art. 370 c.p.c.

    Il potere di contraddire del controricorrente comprende la facoltà di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso principale.

  • art. 334, secondo comma, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è improcedibile; la disciplina non viene applicata per analogia ma per interpretazione sistematico-logica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale comporta l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente principale.

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83

    Rileva ai fini del calcolo del termine lungo di impugnazione per effetto della sospensione straordinaria Covid.

  • d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1

    Concorre alla sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid.

  • l. 24 aprile 2020, n. 27

    Legge di conversione della sospensione straordinaria dei termini processuali emergenziali.

  • l. 5 giugno 2020, n. 40

    Legge di conversione della disciplina emergenziale richiamata dalla Corte.

  • l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    Rileva per la sospensione feriale dei termini processuali.

Massime di principio

  • In cassazione, il mancato deposito del ricorso principale e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità del ricorso, dichiarabile su iniziativa del controricorrente che abbia tempestivamente contraddetto.
  • Il potere del controricorrente di chiedere la declaratoria di improcedibilità rientra nel più ampio potere di contraddire e risponde all'interesse a ottenere il rimborso delle spese e a precludere, nei limiti del termine d'impugnazione, la riproposizione del ricorso.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale sia dichiarato improcedibile, poiché viene meno il presupposto processuale che ne giustifica la proponibilità.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale determina la soccombenza della parte ricorrente principale ai fini delle spese di legittimità, anche se l'incidentale non viene esaminato nel merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato è conseguenza processuale della declaratoria di improcedibilità/inammissibilità dell'impugnazione, non una sanzione in senso stretto, ma un tributo giudiziario collegato al sistema di finanziamento della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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