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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48535/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Lecce denunciando, in sintesi: (1) nullità del decreto di citazione in appello perché notificato agli imputati il giorno dell'udienza (28/10/2022) via PEC presso gli studi dei difensori, per violazione degli artt. 601 e 161 c.p.p. e degli artt.6(2)(a)(b) CEDU; tale tempestività avrebbe limitato la partecipazione effettiva e la preparazione della difesa; (2) nullità del decreto di giudizio immediato per omesso interrogatorio degli imputati dopo la modifica del luogo/data del reato a seguito del trasferimento del procedimento da Como a Brindisi, con richiamo agli artt.453, 178 e con la tesi che si tratterebbe di nullità assoluta non sanabile e non rinunciabile; inoltre dedotti profili relativi alla mancanza di mandato specifico nella procura speciale e possibilità di revoca del consenso al concordato se l'imputato fosse stato presente.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la notificazione il giorno dell'udienza via PEC allo studio dei difensori non equivalga alla totale omissione della citazione e che, dato che i difensori erano stati tempestivamente informati e avevano procura speciale (contenente anche il mandato a rinunciare alle impugnazioni), la nullità non è stata tempestivamente dedotta e si è pertanto ritenuta sanata/cessata. Quanto alla presunta nullità del decreto di giudizio immediato per omesso interrogatorio, la Corte ha osservato che non è stato specificamente dimostrato come la modifica del luogo/data abbia mutato il "fatto" da contestare in modo da giustificare un nuovo interrogatorio; inoltre la violazione dell'art.453 c.p.p. è stata considerata, nella fattispecie, sanata dalla richiesta del rito abbreviato e/o già affrontata dal GIP. Infine la Corte ha ricordato che questioni rinunziate nell'ambito del concordato sulla pena (art.599-bis) non sono deducibili in Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. c)

    Norma che delimita i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti non ammissibili ai sensi delle regole di deducibilità in sede di legittimità

  • art. 601 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 3)

    Stabilisce l'obbligo di citazione dell'imputato per la comparizione; la Corte ha richiamato la funzione della norma ma ha ritenuto che la notificazione effettuata il giorno dell'udienza non equivalga automaticamente a omissione totale e che il vizio sia stato sanato/non tempestivamente eccepito

  • art. 161 cod. proc. pen. (comma 4)

    Prevede la notificazione degli atti presso il difensore; la Corte ha rilevato che la notificazione via PEC allo studio del difensore il giorno dell'udienza non impediva la possibilità di rilevare il vizio nei termini previsti

  • art. 23-bis d.l. n.137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Disciplina la partecipazione in videoconferenza in regime emergenziale; richiamata per spiegare termini e modalità per la richiesta di partecipazione dell'imputato

  • art. 178 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))

    Indica le nullità di ordine generale; la Corte ha richiamato che la nullità per mancata comparizione può essere rilevata o dedotta ma deve esserlo nei termini previsti (art.180)

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per la deduzione delle nullità; la Corte ha ritenuto che il vizio non sia stato tempestivamente dedotto e quindi sia stato sanato

  • art. 453 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio immediato; la Corte ha affermato che la modifica della qualificazione o del luogo/data non impone automaticamente nuovo interrogatorio se il fatto contestato rimane lo stesso e il compendio investigativo è lo stesso; inoltre la possibile nullità è stata ritenuta sanata dalla scelta del rito abbreviato

  • art. 26 cod. proc. pen.

    Prevede efficacia degli atti processuali: la Corte ha ricordato che l'interrogatorio già reso conserva efficacia quando il nuovo decreto riguarda gli stessi fatti

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'accordo sul parametro della pena (concordato) in appello; la Corte ha ritenuto che le questioni rinunciate nell'ambito dell'accordo non siano deducibili in Cassazione

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Norma sull'interrogatorio dell'imputato: citata nella discussione sulla necessità o meno di nuovo interrogatorio dopo modifiche dell'imputazione

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6, par.2 lett. a) e b))

    Richiamata dai ricorrenti per vizio di partecipazione e preparazione della difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato un pregiudizio concreto derivante dalla notificazione tardiva

Massime di principio

  • La notificazione della citazione in appello effettuata il giorno dell'udienza presso lo studio del difensore via PEC non equivale automaticamente alla totale omissione della citazione: se il difensore era informato e disponeva di procura speciale, il vizio può essere considerato sanato se non tempestivamente eccepito
  • Le nullità processuali che incidono sulla partecipazione dell'imputato (art.178 c.p.p.) devono essere dedotte nei termini di legge (art.180 c.p.p.) e, se non tempestivamente sollevate, si considerano inammissibili in sede di legittimità
  • La modifica di luogo o data del reato, da sola, non obbliga a ripetere l'interrogatorio se il fatto materiale rimane lo stesso e il compendio investigativo è invariato: occorre dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa
  • Le nullità o vizi correlati al rito immediato e al giudizio possono essere sanati dalla richiesta del rito abbreviato o da atti processuali successivi che manifestino consapevole rinuncia/valutazione difensiva
  • Questione e profili rinunciati nell'ambito di un accordo sulla pena (ex art.599-bis) non possono essere sollevati in Cassazione; la procura speciale al difensore che include il mandato a rinunciare è elemento decisivo per valutare la tempestività e l'efficacia della rinuncia
  • Per far valere profili di illegittimità in sede di legittimità è necessario motivare con specificità come il vizio abbia effettivamente pregiudicato la possibilità di difesa; mere asserzioni generiche non sono sufficienti

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