Sentenza n. 152/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio diniego serbato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione-, sull’istanza di accesso agli atti notificata tramite indirizzo di posta elettronica certificata, in data 19 luglio 2025, con la quale il ricorrente ha chiesto copia dei documenti riguardanti l’intimazione di pagamento n. 05720259004945624000 del 7 maggio 2025, con cui all’odierno ricorrente è stato intimato di corrispondere la somma di € 70.466,76, in relazione al mancato pagamento di undici cartelle esattoriali; - per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed ottenere copia della documentazione richiesta con la sopraindicata istanza di accesso agli atti, con conseguente ordine a consentire detto accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso ai documenti relativi a un'intimazione di pagamento per € 70.466,76 riferita a undici cartelle esattoriali
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario intimazione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso documentale, rimasta senza riscontro, chiedendo copia degli atti riguardanti l'intimazione di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e dei principi di imparzialità e trasparenza, sostenendo di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché di un interesse difensivo, poiché la conoscenza degli atti era necessaria per valutare e, se del caso, esercitare rimedi giurisdizionali o stragiudiziali contro l'intimazione. L'amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'istanza individuasse una posizione legittimante, le finalità dell'accesso e il collegamento tra tali finalità e i documenti richiesti. Gli atti rientrano nella nozione di documento amministrativo e sono nella disponibilità dell'agente della riscossione. La documentazione incide direttamente sulla sfera giuridica del destinatario dell'intimazione ed è ostensibile anche in funzione difensiva. L'interesse è stato ritenuto qualificato, diretto, concreto, attuale e strumentale: la conoscenza dei documenti può essere utile alla tutela della posizione del ricorrente, senza che il giudice debba valutare ex ante l'effettiva fondatezza o utilità delle future iniziative difensive né il modo in cui i documenti saranno utilizzati. È stata dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione ed è stato ordinato di consentire la consultazione e l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
"soggetti privati" titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
La legittimazione all'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto, attuale e collegato al documento; tali requisiti ricorrevano nel destinatario dell'intimazione di pagamento.
art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990
Gli atti richiesti rientrano nella nozione di documento amministrativo.
art. 24, comma 3, l. n. 241/1990
"controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni"
Sono escluse le istanze dirette a un controllo generalizzato; l'istanza esaminata aveva invece uno specifico collegamento con la posizione giuridica del richiedente.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
Nel bilanciamento con la riservatezza, il criterio della necessità dei documenti per la cura o la difesa di un interesse giuridico tende a prevalere, purché sussistano i presupposti generali dell'accesso difensivo.
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 445/2000
Richiamato quale ulteriore riferimento per la nozione di documento amministrativo.
Massime di principio
- Il destinatario di un'intimazione di pagamento è titolare di un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale ad accedere ai documenti posti a fondamento dell'atto, poiché tali documenti incidono direttamente sulla sua sfera giuridica e possono essere necessari per predisporre la difesa.
- L'accesso difensivo può essere riconosciuto quando l'istanza indica la posizione giuridica del richiedente, la finalità di tutela perseguita e il collegamento tra tale finalità e i documenti richiesti; non è necessario che il richiedente conosca già il contenuto degli atti, la cui conoscenza è precisamente lo scopo dell'accesso.
- Il requisito della necessità dell'accesso difensivo va valutato con giudizio prognostico ex ante sulla base dell'istanza e degli elementi allegati, verificando se i documenti costituiscano un mezzo utile per la tutela dell'interesse giuridico, senza anticipare valutazioni sull'esito della futura controversia o sull'effettivo utilizzo degli atti.
- Quando l'amministrazione non riscontra un'istanza di accesso relativa ad atti direttamente incidenti sulla posizione giuridica del richiedente, il giudice può dichiarare illegittimo il silenzio e ordinare l'ostensione mediante consultazione ed estrazione di copia entro il termine fissato in sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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