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Sentenza

Sentenza n. 5101/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento -della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 95/24/CONS, di approvazione del Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis, 46 bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, nella parte in cui - art. 8, comma 4, dell’All. A recante il testo del citato regolamento - in relazione alla quota dei proventi che ciascun utilizzatore deve corrispondere annualmente a ciascuno dei tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi – stabilisce che tale quota sia corrisposta “in proporzione alla percentuale di rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva come risultante ai sensi del presente articolo”; -dell’Allegato B alla Delibera n. 95/24/CONS, avente ad oggetto “Allegato Tecnico” recante “indicazioni operative ai fini dell’attuazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva di cui agli artt. 7 e 8 del regolamento di cui alla delibera n. 95/24/CONS”, nella parte in cui prevede il criterio relativo alla “provenienza dell’opera” cinematografica, e nello specifico “Opere italiane, europee e di Paesi con in quali la normativa italiana è in condizione di reciprocità (valorizzate al 100%)”; “Opere di Paesi non rientrati nel gruppo precedente, per i quali è tutelato il solo contributo di adattamento (valorizzate al 25%)” per le quattro tipologie di utilizzatori rilevanti (par. 1.2; 1.4; 3.2; 3.3); - dell’Allegato B alla Delibera n. 95/24/CONS, avente ad oggetto “Allegato Tecnico” alla voce 1.Broadcasting TV (fornitori di servizi di media lineari) (punto 1.4) Artisti, interpreti ed esecutori, di opere audiovisive (cinematografiche ed assimilate, ivi incluse le opere teatrali trasmesse) nella parte in cui prevede il criterio per il calcolo della rappresentatività la “Performance dell’opera” ed in particolare “Share annuale media Auditel del singolo canale”. -di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202406966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCOM n. 95/24/CONS e relativi Allegati A e B, recanti il regolamento attuativo delle licenze collettive estese e i criteri di determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il regolamento AGCOM nella parte in cui prevede che i proventi derivanti dalle licenze collettive estese riferibili ai titolari non mandanti né associati siano ripartiti tra i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi in proporzione alla rispettiva percentuale di rappresentatività. Ha dedotto, anzitutto, violazione del principio di legalità e della riserva di legge, sostenendo che l’art. 180-ter della legge sul diritto d’autore avrebbe attribuito all’Autorità soltanto il potere di definire i criteri per determinare la maggiore rappresentatività, senza autorizzarla a disciplinare la ripartizione dei proventi. Ha inoltre censurato l’illogicità e l’irragionevolezza del criterio, poiché riferito a titolari “apolidi” non iscritti ad alcun organismo e potenzialmente idoneo a favorire gli organismi più rappresentativi anche se meno diligenti nell’identificazione dei titolari. Ha dedotto, ancora, la violazione dell’art. 16 della direttiva 2014/26/UE e degli artt. 16 e 180 della legge n. 633/1941, assumendo che la ripartizione avrebbe dovuto essere correlata al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati. Con un ulteriore motivo ha contestato l’Allegato tecnico B per violazione delle garanzie procedimentali, difetto di consultazione e istruttoria, nonché per l’illegittimità dei criteri relativi alla provenienza geografica delle opere audiovisive e all’utilizzo dello share medio annuale del canale televisivo quale indicatore della performance dell’opera. Infine, ha dedotto l’incompatibilità dell’art. 180-ter della legge sul diritto d’autore con l’art. 12, par. 3, lett. a), della direttiva (UE) 2019/790, sostenendo che il requisito nazionale della “maggiore rappresentatività” sarebbe più restrittivo di quello europeo della “sufficiente rappresentatività”.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla legalità e alla riserva di legge, riconoscendo che, nel settore della regolazione tecnica affidata a un’autorità indipendente, possono essere esercitati poteri impliciti quando siano necessari o strumentali all’esercizio del potere espressamente attribuito. La disciplina della ripartizione dei proventi tra gli organismi maggiormente rappresentativi è stata considerata il necessario completamento operativo dell’art. 180-ter della legge sul diritto d’autore: senza di essa il sistema delle licenze collettive estese sarebbe rimasto privo di un criterio per distribuire la quota riferibile ai titolari non associati. Il criterio proporzionale alla rappresentatività è stato ritenuto non illogico né irragionevole, perché oggettivo, verificabile e coerente con il presupposto che legittima gli organismi a stipulare licenze collettive estese; esso evita inoltre che organismi scarsamente rappresentativi possano beneficiare in misura sproporzionata della quota riferibile ai titolari non associati e mantiene il rapporto tra dimensione del repertorio, rappresentatività e proventi distribuiti. Il TAR ha distinto la determinazione delle tariffe applicate agli utilizzatori, che deve considerare il valore economico dell’utilizzo dei diritti, dalla successiva ripartizione interna dei proventi tra gli organismi, cui tale parametro non è direttamente applicabile. Quanto all’Allegato tecnico B, il Collegio ha ritenuto rispettata la consultazione pubblica, poiché i criteri di dettaglio erano già contenuti nello schema sottoposto a consultazione e il loro successivo inserimento in un allegato tecnico costituiva una modifica collegata all’originario oggetto della regolazione. Il criterio del 25% per le opere audiovisive provenienti da Paesi privi di reciprocità è stato ritenuto giustificato dalla circostanza che, in tali casi, nel sistema italiano sono normalmente rilevanti soltanto i diritti relativi all’edizione italiana, come quelli dei doppiatori, mentre gli interpreti dell’opera originaria restano soggetti all’ordinamento del Paese di produzione. Anche l’utilizzo dello share medio annuale del canale televisivo è stato ritenuto ragionevole quale indicatore del valore economico dell’utilizzazione delle opere presso le emittenti. Infine, il TAR ha escluso il contrasto tra la disciplina nazionale e la direttiva 2019/790, qualificata come intervento di armonizzazione minima che lascia agli Stati membri un ampio margine di scelta. La limitazione a tre degli organismi autorizzati è stata ritenuta compatibile con la direttiva e funzionale a evitare la frammentazione del mercato, garantendo efficienza e certezza nei rapporti di licenza. Spese integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 241/1990

    Il principio di legalità dell’azione amministrativa richiede che il potere sia finalizzato dalla legge e che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità in modo da mantenere una copertura legislativa dell’azione amministrativa.

    Il principio di legalità, pur necessario, può adattarsi alla regolazione tecnica delle autorità indipendenti e consentire l’esercizio di poteri impliciti necessari o strumentali a quelli espressamente attribuiti.

  • art. 180-ter l. 633/1941

    Consente ai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari di stipulare accordi di licenza aventi effetto anche nei confronti di titolari non associati.

    Attribuisce all’AGCOM il potere di definire i criteri della maggiore rappresentatività e costituisce la base normativa anche per la disciplina regolamentare necessaria a rendere operativo il sistema, compresa la ripartizione dei proventi riferibili ai titolari non associati.

  • art. 180, comma 2, l. 633/1941

    Le tariffe applicate dagli organismi di gestione collettiva sono determinate tenendo conto, tra l’altro, della rappresentatività dell’organismo e dell’ampiezza del repertorio amministrato.

    Conferma la rilevanza della rappresentatività e della consistenza del repertorio nella determinazione delle condizioni economiche, ma non impone di utilizzare il valore economico dell’utilizzo quale criterio per la successiva ripartizione della quota apolidi.

  • art. 16 l. 633/1941

    Disciplina, secondo quanto richiamato nella sentenza, il criterio del valore economico dell’utilizzo dei diritti nella determinazione delle tariffe, non nella ripartizione dei proventi tra organismi.

  • art. 16 direttiva 2014/26/UE

    Il riferimento al valore economico dell’utilizzo riguarda la determinazione delle tariffe e delle condizioni economiche delle licenze, non la successiva distribuzione tra organismi dei proventi riferibili ai titolari non associati.

  • art. 12 direttiva (UE) 2019/790

    Gli Stati membri possono prevedere meccanismi di licenza collettiva estesa, subordinati, tra l’altro, alla sufficiente rappresentatività dell’organismo di gestione collettiva.

    La direttiva realizza un’armonizzazione minima e lascia agli Stati membri un ampio margine nella definizione delle modalità operative, purché siano garantite adeguate tutele ai titolari non rappresentati.

  • art. 1372 c.c.

    La licenza collettiva estesa costituisce una deroga al principio generale secondo cui il contratto produce effetti tra le parti, poiché la legge estende gli effetti della licenza anche ai titolari non associati.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. 35/2017

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all’identificazione e localizzazione dei titolari dei diritti; il TAR esclude che tale attività costituisca il criterio normativo di ripartizione della quota apolidi.

  • considerando 46 direttiva (UE) 2019/790

    Concorre a qualificare la direttiva come disciplina che lascia spazio alle tradizioni nazionali e alle prassi operative nell’attuazione delle licenze collettive estese.

  • considerando 50 direttiva (UE) 2019/790

    Concorre a fondare il margine di discrezionalità degli Stati membri nella concreta configurazione del sistema di licenze collettive estese.

Massime di principio

  • Nel settore della regolazione tecnica affidata a un’autorità amministrativa indipendente, il principio di legalità non esclude l’esercizio di poteri impliciti, purché tali poteri siano necessari o strumentali a un potere espressamente attribuito, siano esercitati in un ambito tecnico e settoriale, abbiano contenuto generale e astratto, siano preceduti da adeguata partecipazione e risultino coerenti con la disciplina primaria.
  • Quando una legge introduce un sistema di licenze collettive estese e attribuisce all’autorità il compito di determinare la rappresentatività degli organismi abilitati, l’autorità può disciplinare anche la ripartizione dei proventi riferibili ai titolari non associati se tale disciplina è necessaria a rendere concretamente operativo il sistema e a evitare incertezze nei rapporti tra utilizzatori e organismi.
  • In un sistema di licenze collettive estese nel quale i proventi sono riferibili a titolari non associati e manca un criterio diretto di imputazione, la ripartizione proporzionale alla rappresentatività degli organismi costituisce un criterio oggettivo, verificabile e ragionevole, coerente con il presupposto che legittima gli organismi a concedere la licenza estesa.
  • Il criterio del valore economico dell’utilizzo dei diritti, previsto per la determinazione delle tariffe e delle condizioni economiche della licenza, non deve necessariamente essere applicato anche alla successiva ripartizione dei proventi tra gli organismi di gestione collettiva.
  • Nelle consultazioni pubbliche svolte dalle autorità indipendenti, l’inserimento nel provvedimento finale di specificazioni già ricomprese nell’oggetto sostanziale dello schema sottoposto a consultazione non viola il contraddittorio, se le modifiche sono collegate all’originario oggetto della regolazione e derivano dall’istruttoria partecipata.
  • La direttiva (UE) 2019/790, in materia di licenze collettive estese, consente agli Stati membri di adottare discipline più specifiche e organizzativamente più selettive rispetto alla soglia della sufficiente rappresentatività, purché siano garantite adeguate tutele ai titolari non rappresentati; è quindi compatibile una disciplina nazionale che limiti agli organismi maggiormente rappresentativi, entro un numero determinato, la possibilità di stipulare licenze collettive estese.

Come è indicizzato

MaterieAtti amministrativi generali e linee guidaRegolamenti e atti amministrativi generaliAttuazione del diritto dell'Unione europea
RamiAutorità indipendenti e regolazioneFonti e atti normativi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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