Cassazione Civile, Ordinanza n. 01396/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda restitutoria proposta dal pensionato. Le spese dell'intero processo sono state compensate, valorizzando la sopravvenienza del precedente giurisprudenziale rispetto all'insorgenza della lite.
Esito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
Un pensionato aveva ottenuto in appello la condanna dell'ente previdenziale alla restituzione del contributo di solidarietà trattenuto sulla pensione. La corte territoriale aveva ritenuto che il prelievo non dovesse essere calcolato sull'intero importo del trattamento pensionistico, ma solo sulla parte eccedente il corrispondente trattamento nel regime generale AGO, poiché il reale vantaggio degli iscritti ai fondi speciali rispetto agli iscritti all'AGO sarebbe limitato a tale eccedenza. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione della disciplina sul contributo di solidarietà e sostenendo che il prelievo dovesse invece gravare sull'intera quota del trattamento maturato nella gestione soppressa, non soltanto sull'eccedenza rispetto all'AGO.
Norme richiamate
art. 24, comma 21, d.l. n. 201 del 2011
Il contributo di solidarietà istituito per il quinquennio 2012-2017 è finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali e va posto a carico dell'intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse anteriormente alla normativa di armonizzazione.
l. n. 214 del 2011
Norma di conversione del d.l. n. 201 del 2011 richiamata come fonte del contributo di solidarietà.
Massime di principio
- Il contributo di solidarietà previsto per il riequilibrio di gestioni previdenziali soppresse si applica all'intera quota di pensione maturata nella gestione speciale, non soltanto alla differenza rispetto al trattamento AGO equivalente.
- Quando un precedente di legittimità risolutivo è sopravvenuto rispetto all'introduzione della controversia, la Corte può compensare le spese dell'intero processo per giusti motivi.
- Se il principio di diritto è già chiaramente affermato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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