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Sentenza

Sentenza n. 3142/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell''economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici pergli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell''Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. N. 5496; - oltre che di tutti i succitati atti – impugnati anche con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto nell''odierna sede giudiziale a seguito di opposizione della controinteressata, del decreto n. 10686 del 15 giugno 2023 del Direttore di Dipartimento dell''ufficio governo sanitario della Provincia autonoma di Bolzano, ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” (doc. 8), pubblicato sul portale istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano il 15 giugno 2023; - della delibera del direttore generale e sanitario della Provincia autonoma di Bolzano n. 832 del 12 giugno 2023, recante “Riapprovazione della “Validazione e certificazione del fatturato per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022””, e dei relativi allegati (doc. 9); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - delle determinazioni regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti. I provvedimenti gravati assegnano, alla società ricorrente, 30 giorni dalla pubblicazione per il pagamento, anche se, con il d.l. n. 4 del 2023, come convertito, il termine di pagamento è stato differito al 30 aprile 2023; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202300274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, accordi interistituzionali e provvedimenti regionali e provinciali relativi alla certificazione del superamento dei tetti di spesa e alla determinazione degli importi di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano, l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022, l'accordo del 7 novembre 2019 sulla definizione dei tetti regionali e delle modalità di ripiano, la relativa circolare ministeriale e i provvedimenti regionali e provinciali di approvazione degli elenchi delle aziende obbligate al ripiano, con indicazione degli importi dovuti. Il testo della sentenza non riporta analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto la definizione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali e ha stabilito, al ricorrere dei presupposti previsti, la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato tutti i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025 può essere pronunciata, con riferimento ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali, solo dopo la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto versamento della quota ridotta del 25 per cento, pubblicati nei rispettivi bollettini o siti istituzionali. Per le amministrazioni che non avevano depositato tali provvedimenti, il giudice ha valorizzato la memoria della ricorrente e il comportamento processuale delle parti, traendone argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La decisione è stata resa in forma semplificata, ravvisandosi l'improcedibilità manifesta. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    La disposizione introduce una definizione legislativa dell'obbligazione di payback mediante il pagamento del 25 per cento degli importi dovuti e collega la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali e provinciali di accertamento dell'avvenuto pagamento.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È la base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali che individuano le aziende fornitrici soggette al ripiano e gli importi dovuti.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti sopravvenuti, atti univoci e comportamento processuale delle parti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi [...] la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando l'improcedibilità risulti manifesta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenuta disciplina legislativa prevede la cessazione della materia del contendere subordinandola all'adozione e alla comunicazione di specifici provvedimenti amministrativi, il giudice può dichiararla solo dopo la verifica della ricorrenza di tutti i presupposti procedimentali previsti dalla legge.
  • La mancata produzione dei provvedimenti amministrativi richiesti dalla disciplina sopravvenuta non impedisce di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, qualora fatti successivi, atti univoci e il comportamento processuale delle parti dimostrino che la decisione sul ricorso non conserva utilità concreta e attuale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di improcedibilità della domanda quando, per effetto di fatti o discipline successive alla proposizione del ricorso, il ricorrente non possa più conseguire un'utilità concreta dalla decisione giudiziale.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'improcedibilità dipende da una sopravvenienza normativa e dalle concrete modalità di svolgimento della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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