Sentenza n. 1911/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione a un altro candidato della docenza del gruppo 6 del laboratorio "Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive" per la scuola secondaria di II grado, nonché la successiva nota di conferma e integrazione della motivazione
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato primo nella graduatoria di sei dei sette gruppi per i quali aveva presentato interesse, contestava la mancata assegnazione del gruppo 6, conferito a un altro candidato. Deduceva, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la violazione del D.R. n. 5112 del 22 novembre 2024 e l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione. In particolare sosteneva che la motivazione originaria del verbale n. 8 fosse meramente apparente, che non vi fosse effettiva sovrapposizione di giorni e orari tra gli incarichi assegnatigli e il gruppo 6 e che la scelta fosse contraddittoria rispetto all'attribuzione ad altro docente di un monte ore complessivo superiore. Con i motivi aggiunti impugnava la nota del Direttore del Dipartimento che aveva integrato e confermato la motivazione, deducendo gli stessi vizi. Domandava inoltre la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con il controinteressato e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, prescindendo dalle eccezioni preliminari dell'Università in applicazione del criterio della ragione più liquida, perché le censure erano infondate nel merito. Il bando non prevedeva che l'assegnazione dei gruppi dipendesse esclusivamente dalla posizione in graduatoria: imponeva di considerare anche il calendario delle lezioni, l'eventuale coincidenza di giorni e orari, l'organizzazione didattica complessiva dei percorsi e le disponibilità dichiarate dai candidati. La Commissione disponeva quindi di un margine di discrezionalità, non esercitabile arbitrariamente. La motivazione integrata dalla nota successiva è stata ritenuta adeguata e coerente con il bando: il ricorrente aveva già ottenuto quattro incarichi per 80 ore, oltre a 500 ore di tutorato coordinatore, ed era docente scolastico a tempo pieno; l'ulteriore assegnazione avrebbe comportato, nella giornata interessata, il passaggio tra due gruppi con soli trenta minuti di intervallo e un aggravio complessivo potenzialmente pregiudizievole per la sostenibilità oraria e la qualità della formazione. Il giudice ha ritenuto irrilevante che non vi fosse una sovrapposizione temporale in senso stretto, poiché il bando consentiva di considerare l'organizzazione didattica complessiva e la qualità dell'offerta formativa. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento: il docente indicato come termine di paragone aveva sì un monte ore complessivo superiore, ma le ore ulteriori riguardavano insegnamenti svolti in un periodo diverso e per i quali il ricorrente non si era candidato; inoltre, nessun avente diritto aveva ricevuto più di quattro laboratori. Il ricorrente non aveva provato l'identità delle situazioni comparate né le coincidenze rilevanti ai fini della sostenibilità oraria. La domanda demolitoria è stata quindi rigettata. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, mancando l'illegittimità degli atti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.R. n. 5112 del 22 novembre 2024, art. 4
Il dipartimento di Scienze della Formazione, ovvero la commissione incaricata dal medesimo, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui al superiore art. 2, procederà alla valutazione delle istanze presentate ai fini del conferimento del laboratorio. [...] Per ciascuno dei gruppi [...] procederà ad individuare i candidati cui conferire i laboratori [...] tenuto conto dell’esito della valutazione delle istanze, del calendario delle lezioni [...], nonché dell’organizzazione didattica complessiva dei percorsi di formazione e delle disponibilità già dichiarate dal candidato in sede di domanda di partecipazione.
La posizione nella graduatoria non determina automaticamente l'assegnazione del gruppo: la Commissione deve considerare anche calendario, sostenibilità oraria, organizzazione complessiva dei corsi e disponibilità dichiarate, nell'ambito di una discrezionalità sindacabile se arbitraria o illogica.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché non risultava illegittimo l'atto lesivo, presupposto necessario per il risarcimento richiesto.
Massime di principio
- Quando il bando di una procedura comparativa prevede, oltre alla valutazione dei candidati, il calendario delle lezioni, l'organizzazione didattica complessiva e le disponibilità dichiarate, la posizione nella graduatoria non attribuisce automaticamente il diritto al conferimento dello specifico incarico.
- La discrezionalità della commissione nella distribuzione degli incarichi deve essere esercitata in coerenza con i criteri del bando e con adeguata motivazione, ma non è illogica la scelta di non assegnare un ulteriore incarico al candidato già gravato da numerose ore di docenza e tutorato, quando ciò sia giustificato dall'esigenza di assicurare la sostenibilità dell'impegno e la qualità della formazione.
- L'assenza di una sovrapposizione temporale effettiva tra due incarichi non esclude che l'amministrazione possa legittimamente considerare il ridotto intervallo tra le lezioni e il carico didattico complessivo del candidato, se tali elementi rientrano nei criteri previsti dal bando.
- La disparità di trattamento richiede la prova dell'identità o dell'analogia qualificata delle situazioni comparate; non è sufficiente dimostrare che altro candidato abbia avuto un monte ore complessivo superiore, se le ore aggiuntive riguardano periodi o incarichi diversi e non comparabili.
- La domanda risarcitoria non può essere accolta in assenza dell'accertamento dell'illegittimità dell'atto amministrativo dedotto come fonte del danno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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