Sentenza n. 1772/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania – DGRC - n.800 del 29.12.2023, successivamente comunicata, con la quale sono stati approvati i criteri ed assegnati per l’anno 2023 ed in via provvisoria per l’anno 2024, i limiti di spesa alle strutture private accreditate, in uno a tutti i suoi allegati; b) del Decreto Dirigenziale – D.D. - n.130 del 12.2.2024 di <> alla DGRC n.800/2023, adottato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, in uno a tutti i suoi allegati; c) della Deliberazione del Direttore Generale – DDG - dell’Azienda Sanitaria Locale Benevento – ASL BN –, con la quale sono stati recepiti i contenuti della DGRC n.800/2023, della quale si ignorano il numero e la data di adozione; d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo del diritto della società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente in udienza. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate, considerata l'adesione della parte resistente alla richiesta della ricorrente.
Atto impugnato: deliberazione regionale che ha approvato i criteri e assegnato i limiti di spesa alle strutture private accreditate per il 2023 e, provvisoriamente, per il 2024, nonché gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29 dicembre 2023, gli atti presupposti e il decreto dirigenziale n. 130 del 12 febbraio 2024, oltre all'atto di recepimento adottato dall'ASL Benevento 1, contestando la disciplina regionale di approvazione e assegnazione dei limiti di spesa per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti. Nel corso dell'udienza pubblica, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese, cui la parte resistente ha aderito.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando non residui un'utilità concreta e attuale derivante dalla prosecuzione del processo.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede l'esame dei motivi di ricorso né della legittimità degli atti impugnati.
- La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando la parte resistente aderisce alla richiesta formulata dal ricorrente.
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