Cassazione Civile, Ordinanza n. 05712/2024 del 04/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente pubblico aveva chiesto il riconoscimento di benefici economici e giuridici collegati alla normativa invocata sulla propria situazione di inidoneità/cessazione dal servizio: in particolare, il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 4 della legge n. 154 del 2005, l’attribuzione della qualifica dirigenziale dal 1° gennaio 2005 e il pagamento delle differenze retributive rispetto ai direttori ad esaurimento IX qualifica del Ministero della giustizia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore articolava otto motivi, tutti incentrati su: nullità e omessa motivazione della sentenza d’appello; pretesa illegittimità del decreto di cessazione dal servizio; mancata o invalida notifica di atti amministrativi e sanitari; violazione della disciplina sul procedimento di accertamento dell’inidoneità e delle norme collettive sul preavviso e sul periodo di comporto; erronea individuazione della data di riferimento ai fini dell’applicazione della legge n. 154 del 2005; pretesa efficacia retroattiva di tale legge; asserito diritto alla ricollocazione in altri ambiti lavorativi; asserito diritto alla prosecuzione dei benefici normativi e contrattuali sino alla scadenza dell’età anagrafica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che una precedente ordinanza della stessa Corte, resa tra le stesse parti, avesse già affrontato in sostanza tutte le censure relative alla notificazione degli atti e alla non riconoscibilità del ricorrente come ancora in servizio alla data indicata. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva fondato il rigetto anche su una ratio decidendi autonoma, non specificamente censurata, e cioè che il ricorrente non aveva chiesto il ripristino del rapporto di lavoro. Le doglianze sulla motivazione sono state reputate infondate perché la sentenza d’appello aveva effettivamente esaminato le censure del lavoratore e spiegato le ragioni del rigetto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama la motivazione di un precedente della stessa Sezione condividendola e facendovi rinvio per relationem.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 4 della legge n. 154 del 2005
Era la base normativa invocata dal ricorrente per ottenere i benefici e l’equiparazione economico-giuridica richiesti.
d.P.R. n. 1092 del 1973
Richiamato dal ricorrente come parametro asseritamente violato in relazione alla cessazione dal servizio e agli atti conseguenti.
d.P.R. n. 461 del 2001
Richiamato dal ricorrente per contestare la procedura di accertamento dell’idoneità/inidoneità e la legittimità della cessazione.
artt. 21 e 22 CCNL 1994/1997
Invocati dal ricorrente in relazione al preavviso e al periodo di comporto.
art. 28 quater CCINL 1994/1997
Invocato dal ricorrente a sostegno delle proprie pretese sul rapporto di lavoro e sulla cessazione.
artt. 3 e 15 CCINL 1998/2001
Richiamati dal ricorrente nella medesima prospettiva di tutela contrattuale.
art. 21 bis della legge n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nel procedimento amministrativo.
legge n. 15 del 2005
Richiamata dal ricorrente in connessione con la disciplina del procedimento amministrativo.
art. 2110 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere che il datore non potesse cessare il rapporto prima della fine del periodo di comporto e di preavviso.
d.m. 25 luglio 2006 del Ministero della Giustizia
Il ricorrente lo assumeva come parametro utile alla propria domanda, ma la Corte d’appello ne aveva escluso la decisività.
legge n. 154 del 2005
Invocata dal ricorrente anche in chiave di presunta efficacia retroattiva e di determinazione del termine di riferimento.
art. 13 della legge n. 274 del 1991
Invocato dal ricorrente per sostenere un preteso diritto alla ricollocazione in altri ambiti lavorativi.
art. 12 della legge n. 335 del 1995
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto ai benefici normativi e contrattuali fino al limite dell’età anagrafica.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la mancata specifica censura di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata determina inammissibilità del ricorso, anche se siano prospettate ulteriori doglianze sul merito.
- Non è ammissibile riproporre in cassazione censure già sostanzialmente esaminate e decise in un precedente giudizio tra le stesse parti, quando il precedente arresto della Corte abbia già affrontato i medesimi profili decisivi.
- La deduzione di vizio motivazionale non può limitarsi a contestazioni generiche o meramente assertive quando la sentenza di merito abbia in realtà esaminato le questioni e reso conto delle ragioni del decisum.
- Quando la domanda introduttiva non contiene una specifica richiesta di ripristino del rapporto di lavoro, la parte non può utilmente fondare l’impugnazione su doglianze che presuppongono tale domanda come necessaria e decisiva.
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