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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29813/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, emesso nei confronti di una società per il recupero di imposte dirette e IVA in relazione alla sua partecipazione consapevole a una frode carosello collegata al principale fornitore. In un ulteriore passaggio, l'Ufficio ha accertato una cessione d'azienda tra due società ritenuta posta in essere per sottrarre beni alla garanzia del Fisco e ha contestato alla società ricorrente la responsabilità solidale ex art. 14, comma 4, d.lgs. 472/1997 per i carichi erariali dovuti dalla cedente. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso la precedente sentenza della CTR del Lazio; la CTR ha dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che non fosse indicato alcun errore revocatorio e che i motivi mirassero soltanto a una revisione del merito e delle risultanze processuali. Con il ricorso per cassazione, la società ha dedotto nullità della sentenza e violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la CTR avesse confuso la mancanza delle scritture contabili con le scritture esistenti, che l'assenza di scritture non potesse provare il consilium fraudis, e che il giudice della revocazione non avesse considerato documenti e deduzioni che avrebbero escluso la frode e l'operatività della presunzione ex art. 14, comma 5, d.lgs. 472/1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico, poco intellegibile e privo di specificità, perché richiamava atti e documenti non riprodotti né adeguatamente indicati nel ricorso. Inoltre, la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'insussistenza del vizio revocatorio: le doglianze tendevano infatti a ottenere una nuova valutazione di fatti e prove già coperti da giudicato, senza dedurre un errore di fatto revocatorio rilevante. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    La Corte richiama la norma solo per ricostruire la doglianza del ricorrente; non affronta nel merito la disciplina della responsabilità solidale, ma rileva che le censure non incidono sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso il vizio revocatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente come base della denuncia di nullità, ma la Corte evidenzia che il motivo è inidoneo perché non specifico e non diretto contro la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore e la regolare instaurazione del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specifico, autosufficiente e intelligibile: non è ammissibile un ricorso che richiami atti e documenti senza riprodurne il contenuto e senza indicarne chiaramente la rilevanza decisiva.
  • La censura deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sull'assenza del vizio revocatorio, non è sufficiente prospettare una mera diversa lettura del materiale istruttorio o una rivalutazione del merito.
  • Il rimedio revocatorio non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di prove, documenti e fatti già esaminati o coperti da giudicato, ma solo per denunciare un errore di fatto nei ristretti limiti consentiti dalla legge.
  • L'assenza di specificità e la confusione espositiva del motivo determinano l'inammissibilità del ricorso, specie quando impediscono alla Corte di comprendere quale sia il nesso tra i documenti evocati e la questione controversa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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