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Sentenza

Sentenza n. 1569/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 558/2024 del Tribunale regionale delle acque pubbliche della Sicilia, nonostante la determina di liquidazione e pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche che aveva condannato il Consorzio al pagamento di euro 23.583,52 per danni da inondazione, oltre interessi legali, nonché di ulteriori somme per spese sostenute, onorari, esborsi e accessori. La sentenza era stata notificata al difensore costituito e successivamente all'amministrazione, non era stata impugnata e il Consorzio aveva adottato una determina di liquidazione e pagamento, senza tuttavia dare prova dell'effettivo adempimento. Con motivi aggiunti il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento di ulteriori somme, degli interessi ex art. 112, comma 3, c.p.a., delle spese relative a iniziative esecutive ulteriori e di una penalità di mora di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'ottemperanza anche con riferimento alla sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche e ha accertato l'inadempimento del Consorzio, che non ha dimostrato l'esecuzione della propria determina di liquidazione. Ha quindi ordinato il pagamento delle somme dovute in base alla sentenza azionata, al netto di eventuali importi già corrisposti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha escluso le spese per ulteriori iniziative esecutive, poiché frutto di una scelta del ricorrente, che avrebbe potuto proporre immediatamente il giudizio di ottemperanza; ha riconosciuto le spese per il certificato di mancata impugnazione soltanto nella misura documentata di euro 35,92. Ha respinto la richiesta di ulteriori interessi sulla sorte capitale di euro 23.583,52, poiché la sentenza originaria aveva già previsto gli interessi legali fino al soddisfo, mentre li ha riconosciuti sulle ulteriori voci per le quali la pronuncia originaria non aveva disposto la liquidazione degli interessi, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino al pagamento. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, ritenendone sussistenti i presupposti, ma l'ha determinata in misura percentuale parametrata al tasso legale di interesse, anziché nella misura fissa di euro 50,00 giornalieri, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di ottemperanza fino al soddisfo. Ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, autorizzandolo a delegare altro funzionario, per l'eventuale inutile decorso del termine assegnato, e ha posto le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, a carico del Consorzio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente il riconoscimento, in sede di ottemperanza, degli interessi sulle somme dovute quando la pronuncia da eseguire non li abbia già liquidati; non consente una duplicazione degli interessi già riconosciuti dalla sentenza originaria.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta su richiesta di parte quando non risulti manifestamente iniqua e non sussistano altre ragioni ostative; per le condanne al pagamento di somme può essere parametrata al tasso legale di interesse.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Le sentenze del Tribunale regionale delle acque pubbliche sono suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando ne ricorrano i presupposti.
  • In sede di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'effettiva esecuzione della pronuncia; la mera adozione di un atto interno di liquidazione e pagamento non esclude l'inadempimento se non è provato l'effettivo versamento delle somme.
  • L'ordine di pagamento in sede di ottemperanza deve essere disposto al netto degli importi eventualmente già corrisposti, per evitare duplicazioni, e può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Gli interessi ex art. 112, comma 3, c.p.a. non possono essere riconosciuti nuovamente sulle somme per le quali la sentenza da eseguire abbia già disposto gli interessi fino al soddisfo; possono invece decorrere sulle ulteriori voci non assistite da una precedente liquidazione degli interessi, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta, su richiesta del creditore, quando non sia manifestamente iniqua e non vi siano ragioni ostative; nelle condanne pecuniarie può essere determinata in misura percentuale parametrata al tasso legale di interesse, con decorrenza dalla pubblicazione dell'ordine di ottemperanza.
  • Le spese sostenute per iniziative esecutive ulteriori e infruttuose, intraprese per libera scelta del creditore quando avrebbe potuto agire direttamente in ottemperanza, non sono necessariamente ripetibili dall'amministrazione inadempiente; sono invece riconoscibili le spese documentate e necessarie, come quelle per il certificato di mancata impugnazione, nei limiti effettivamente sostenuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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