Cassazione Civile, Ordinanza n. 33441/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del rimborso del credito IVA chiesto da una società per l’anno d’imposta 2010. L’Ufficio aveva negato il rimborso assumendo che la società fosse "non operativa" da tre esercizi consecutivi, con conseguente applicazione della disciplina antielusiva sulle società di comodo e presunzione ostativa al rimborso/compensazione/cessione del credito IVA. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello della società, rilevando che la contribuente aveva iniziato nel 2009 i lavori per la costruzione di un opificio sul terreno di proprietà e che tali lavori si erano conclusi nel 2012, sicché nel 2010 essa stava svolgendo attività strumentali alla realizzazione dell’oggetto sociale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 30 l. n. 724/1994, 30, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la necessità dell’interpello disapplicativo e aveva trascurato la presunzione legale di non operatività senza adeguata prova contraria della società; 2) omesso esame di fatti decisivi, cioè la persistente componente economica pari a zero nel triennio 2008/2010 e il contenuto della circolare n. 44/2007 sulle società in attesa di finanziamenti pubblici; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, per non avere specificato quali prove contrarie avessero superato la presunzione di non operatività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza unionale e nazionale sopravvenuta sulla disciplina delle società non operative, evidenziando che l’art. 30 l. n. 724/1994 va disapplicato nella parte in cui comporta la perdita automatica del diritto alla detrazione/rimborso IVA in base al solo mancato superamento di una soglia di ricavi, salvo che la situazione sia riconducibile a frode o abuso. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che nel 2010 la società stava effettivamente svolgendo attività preparatorie e strumentali alla costruzione di un opificio, attività idonee a integrare esercizio di attività economica ai fini IVA. L’Agenzia non aveva efficacemente contestato tali dati fattuali, limitandosi a ribadire la presunzione di non operatività. La Corte ha quindi ritenuto infondati i motivi, compreso quello sulla motivazione, reputando chiaro e logicamente coerente l’impianto argomentativo della sentenza d’appello.
Norme richiamate
art. 30 l. n. 724/1994
comma 1; comma 4; comma 4-bis
La disciplina delle società non operative contiene una presunzione legale relativa, ma non può operare automaticamente per negare il diritto alla detrazione/rimborso IVA in assenza di frode o abuso; va disapplicata nella parte incompatibile con la direttiva IVA.
art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale norma sulla disciplina del rimborso IVA e sui limiti derivanti dalla situazione di non operatività.
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
Richiamato come disposizione che consente, in via ordinaria, la compensazione dell’eccedenza IVA, preclusa dalla normativa sulle società non operative nei limiti poi ritenuti incompatibili con il diritto UE.
art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988 conv. in l. n. 154/1988
Richiamato in relazione al divieto di cessione dell’eccedenza IVA per le società non operative.
art. 2697 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la mancata prova contraria da parte della contribuente rispetto alla presunzione di non operatività.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per asserita carenza motivazionale.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per asserita carenza motivazionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la pretesa mancanza di motivazione della sentenza d’appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per sostenere l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello.
art. 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
La qualità di soggetto passivo IVA non può essere negata solo perché il volume delle operazioni non raggiunge una soglia nazionale fondata sui ricavi ragionevolmente attendibili dalle attività patrimoniali disponibili.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
Osta a una disciplina nazionale che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione per il solo insufficiente ammontare delle operazioni IVA a valle.
art. 273 direttiva 2006/112/CE
Consente misure nazionali di controllo e contrasto, ma solo nei limiti di proporzionalità e senza mettere in discussione il diritto alla detrazione.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come termine decadenziale biennale per alcune domande di rimborso, distinto dalla disciplina specifica dell’IVA in caso di cessazione dell’attività.
Massime di principio
- In materia di IVA, il regime delle società non operative non può determinare automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione o al rimborso dell’eccedenza, se il contribuente ha effettivamente esercitato un’attività economica nel periodo d’imposta considerato.
- Le attività preparatorie o strumentali all’avvio dell’impresa possono integrare esercizio di attività economica ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive, purché siano supportate da elementi oggettivi e siano finalizzate all’effettivo esercizio dell’attività tipica.
- La preclusione al credito IVA per società considerate di comodo è incompatibile con la direttiva 2006/112/CE nella parte in cui opera per il solo mancato raggiungimento di una soglia di ricavi, senza una verifica di frode, evasione o abuso.
- Per negare il diritto al rimborso o alla detrazione non basta il richiamo alla presunzione di non operatività: l’Amministrazione deve dimostrare, o il giudice deve accertare, che le operazioni siano fittizie, abusive o comunque non riconducibili a un’effettiva attività economica.
- Il contribuente che chiede il rimborso di un credito d’imposta deve provare i fatti costitutivi del credito, ma tale principio opera nel quadro della disciplina sostanziale applicabile e non può giustificare un diniego fondato su una presunzione incompatibile con il diritto unionale.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando indica in modo chiaro gli elementi fattuali da cui desume l’esistenza di attività economica preparatoria e la conseguente non applicabilità del diniego automatico del credito IVA.
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