Sentenza n. 585/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento protocollo n. X1.2022.0433411 emesso dalla Regione Lombardia - Organismo Pagatore Regionale il 5 dicembre 2022, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, avente a oggetto “Procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità - anno campagna 2020 (Protocollo n. X1.2021.0351884 del 01/09/2021): riscontro all’audizione e alle osservazioni presentate e chiusura del procedimento”, - nonché, ove occorra, della nota protocollo n. X1.2021.0351884 emessa dalla Regione Lombardia - Organismo Pagatore Regionale il 1° settembre 2021, avente a oggetto “Legge 241/90 e s.m.i. - Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità (Reg. (UE) n. 1306/2013, Reg. (UE) n. 604/2014 e Reg. (UE) n. 809/2014) relativamente alle domande della campagna 2020. Ditta: SOCIETA’ AGRICOLA LA CAGNOLINA DI SFONDRINI SOCIETA’ AGRICOLA”, e del Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità, approvato con Decreto del Dirigente della Struttura Contabilizzazione Pagamenti FEAGA e FEASR, Condizionalità e Sistema Informativo OPR della Regione Lombardia n. 13262 del 4 novembre 2020, che ha definito le regole e le modalità di applicazione del Regime di Condizionalità per l’anno 2020, vigente ratione temporis, del quale si chiede in subordine la disapplicazione; - e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: - della nota protocollo n. X1.2025.0422739 emessa dalla Regione Lombardia - Organismo Pagatore Regionale il 17 luglio 2025, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, recante “Recupero di condizionalità anno 2020 - Domanda RPU (Regime di pagamento unico) anno 2020 - Ditta: SOCIETA’ AGRICOLA LA CAGNOLINA DI SFONDRINI SOCIETA’ SEMPLICE”; - e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: - della nota protocollo n. X1.2025.0533596 emessa dalla Regione Lombardia - Organismo Pagatore Regionale il 31 ottobre 2025, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, recante “Recupero di condizionalità campagna 2020 - PROVVEDIMENTO DI DECADENZA Domanda PSR Misura 10.1 - CUAA: 07080370963 - SOCIETA’ AGRICOLA LA CAGNOLINA DI SFONDRINI SOCIETA’ SEMPLICE”; - e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di applicazione della riduzione del 60% dei pagamenti per violazione reiterata degli obblighi di condizionalità, nonché successivi atti di recupero e decadenza mediante compensazione e ulteriori riduzioni
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola, operante nella zootecnia e nell'allevamento di bovini da latte, ha impugnato il provvedimento con cui l'Organismo Pagatore Regionale ha confermato l'esito non conforme dei controlli relativi al criterio CGO4 e applicato una riduzione del 60% dei contributi della campagna 2020, qualificando le violazioni come intenzionali e reiterate. L'accertamento traeva origine da controlli dell'ATS concernenti requisiti igienico-sanitari nella produzione del latte e nell'alimentazione animale, seguiti da prescrizioni non integralmente adempiute. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; violazione e falsa applicazione dei regolamenti UE n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014 e dell'art. 14 l.r. Lombardia n. 23/2019; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto quanto alla sussistenza dell'intenzionalità; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti successivi di recupero, mediante detrazione dai sostegni PAC successivi, e di decadenza relativa alla misura PSR 10.1, deducendo l'illegittimità derivata dagli atti presupposti. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato che le regole di condizionalità operano nella fase successiva al riconoscimento dei contributi e riguardano l'adempimento degli obblighi cui è subordinata la conservazione degli aiuti. L'Amministrazione non esercita, in tale ambito, una discrezionalità amministrativa in ordine all'an, al quid o al quomodo dell'erogazione, dovendo verificare l'osservanza di obblighi predeterminati e applicare la riduzione prevista dalla disciplina europea. Anche la compensazione con pagamenti successivi costituisce una modalità di recupero direttamente disciplinata dall'art. 99, par. 1, del regolamento UE n. 1306/2013. La controversia incide quindi sul diritto soggettivo del beneficiario alla conservazione dell'importo del contributo e attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, non alla fase procedimentale di riconoscimento del beneficio. In applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di contributi pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la riduzione o il recupero si fondano sull'inadempimento del beneficiario alle condizioni di erogazione, anche se gli atti sono formalmente qualificati come revoca o decadenza. Il processo può proseguire davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 91 Regolamento (UE) n. 1306/2013
La violazione degli obblighi di condizionalità può comportare l'applicazione di una sanzione mediante riduzione o esclusione dei pagamenti.
art. 92 Regolamento (UE) n. 1306/2013
Individua i pagamenti sui quali può incidere la riduzione derivante dalla violazione degli obblighi di condizionalità.
art. 93 Regolamento (UE) n. 1306/2013
Prevede gli obblighi di condizionalità cui sono soggetti i beneficiari degli aiuti.
art. 99, par. 1, Regolamento (UE) n. 1306/2013
la sanzione amministrativa di cui all’articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell’importo totale dei pagamenti elencati all’articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile in cui è accertata l’inadempienza
La disciplina europea determina direttamente la modalità di applicazione e recupero della riduzione, senza lasciare discrezionalità all'organismo pagatore.
art. 11 c.p.a.
In caso di declaratoria del difetto di giurisdizione, consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali secondo le condizioni previste dalla norma.
artt. 3 e 10 l. 241/1990
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e partecipazione, ma il TAR non ha esaminato tali censure per il difetto di giurisdizione.
art. 14 l.r. Lombardia n. 23/2019
È stato invocato dalla ricorrente, ma non esaminato nel merito dal TAR per il difetto di giurisdizione.
art. 14 Regolamento (CE) n. 178/2002
Rientra, insieme alle ulteriori disposizioni richiamate nel provvedimento, nel criterio CGO4 relativo alla sicurezza alimentare, la cui violazione è stata posta a fondamento della riduzione dei contributi.
art. 15 Regolamento (CE) n. 178/2002
Rientra nel criterio CGO4 richiamato per l'accertamento della non conformità.
art. 17, par. 1, Regolamento (CE) n. 178/2002
Rientra nel criterio CGO4 richiamato per l'accertamento della non conformità.
artt. 18, 19 e 20 Regolamento (CE) n. 178/2002
Rientrano nel criterio CGO4 richiamato per l'accertamento della non conformità.
Massime di principio
- Le controversie relative alla riduzione, esclusione o recupero di contributi pubblici per l'inadempimento del beneficiario agli obblighi di condizionalità o alle condizioni di erogazione attengono alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge o dalla disciplina europea e all'amministrazione è demandata soltanto la verifica dei presupposti e dell'adempimento degli obblighi, senza discrezionalità sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo.
- La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando la riduzione o il recupero siano disposti con atti formalmente qualificati come revoca, decadenza o sanzione, se la loro causa sostanziale è l'inadempimento del beneficiario alle obbligazioni o condizioni cui era subordinato il contributo.
- La compensazione o detrazione della riduzione dai pagamenti successivi non costituisce esercizio di autonoma discrezionalità amministrativa quando la relativa modalità di recupero è direttamente prevista dalla disciplina europea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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