Cassazione Penale, Sentenza n. 18355/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che revocava ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale (cd. terapeutico) concesso il 13/04/2021. Le violazioni contestate erano: assunzione di sostanza stupefacente il 6/05/2021, assunzione non corretta della terapia in tre occasioni nel giugno 2021 (nonostante ripetute diffide) e irreperibilita dal 15/02/2022 per mancato rientro in comunità dopo una visita. In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 157 c.p.p. per omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia, e (2) vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il periodo di buona condotta di circa nove mesi e i due permessi premio ottenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: la nomina del difensore di fiducia nell'ambito del procedimento di affidamento non produce effetti automatici nel procedimento per la revoca; dato che dopo un vano tentativo di notifica a Raito era stato accertato lo stato di irreperibilita e nominato un difensore d'ufficio, la notifica dell'avviso di udienza a quest'ultimo era legittima. Sul secondo motivo la Corte ha considerato manifestamente infondata la censura sul merito: la revoca dell'affidamento e la sua decorrenza sono rimesse al giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza, che deve motivare adeguatamente; il Tribunale ha motivato la revoca richiamando la reiterazione delle inottemperanze, le giustificazioni mendaci fornite dal ricorrente (smentite dal Serd) e la gravita dell'ultima trasgressione (irreperibilita), ritenendo fallito il percorso terapeutico e quindi correttamente disponendo la revoca ex tunc.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
La nomina del difensore di fiducia nel procedimento per l'ammissione all'affidamento non produce automaticamente effetti nel distinto procedimento per la revoca; se il destinatario e' irreperibile la notifica puo' essere effettuata al difensore d'ufficio nominato
art. 94 DPR n. 309 del 1990
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale cd. terapeutico come misura alternativa soggetta a prescrizioni comportamentali e terapeutiche
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ground di impugnazione per vizio di motivazione; in Cassazione non e' consentita una nuova valutazione del merito ma il controllo della correttezza logico-giuridica della motivazione
Giurisprudenza di legittimità sul potere discrezionale del Tribunale di sorveglianza
La revoca dell'affidamento in prova e' rimessa al giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza; il giudice deve motivare in maniera logica e adeguata la valutazione che le violazioni siano incompatibili con la prosecuzione della misura
Principio sulla decorrenza della revoca
La decorrenza della revoca (anche ex tunc) va determinata valutando la gravita oggettiva e soggettiva della condotta che ha dato luogo alla revoca unitamente alla condotta complessiva del condannato durante il periodo di prova e all'effettiva incidenza delle prescrizioni
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia in un procedimento relativo all'ammissione a una misura alternativa non si estende automaticamente al successivo procedimento per la revoca; se l'assistito e' irreperibile la corte puo' notificare al difensore d'ufficio nominato
- La revoca dell'affidamento in prova e la sua decorrenza sono valutazioni di merito spettanti al Tribunale di sorveglianza, che dispone di ampia discrezionalita a condizione di motivare in modo logico e adeguato
- Violazioni ripetute delle prescrizioni, specialmente se accompagnate da giustificazioni mendaci e da episodi gravi come l'irreperibilita, possono giustificare la revoca della misura anche con efficacia retroattiva, nonostante periodi precedenti di buona condotta
- In Cassazione non e' ammessa una rivalutazione ex novo delle prove o della relazione della comunita' terapeutica; le censure devono mostrare vizi di motivazione formali o logici, non semplici interpretazioni alternative dei fatti
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda per l'impugnazione irrituale
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