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Sentenza

Sentenza n. 2582/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento: - del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, emesso in data 26/06/2025, prot. n.2556, notificato in pari data, a seguito di istanza di accesso agli atti, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui al concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, bandito con decreto del Capo del Dipartimento n.34 del 21/02/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale concorsi ed esami n.16 del 25/02/2022, in seguito al giudizio espresso dalla Commissione medica con il verbale n.135 del 10/06/2025: “Alterazione dei parametri di composizione corporea. Massa grassa (FM): 30,4% - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b).”; - del Verbale della Commissione medica del concorso n.135 del 10/06/2025, richiamato nel predetto decreto di esclusione, e notificato unitamente allo stesso, a seguito dell'istanza di accesso agli atti, nella parte relativa alla misurazione della massa grassa;

Giustizia amministrativa202510759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per Vigile del Fuoco e verbale della Commissione medica relativo alla misurazione della massa grassa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dalla procedura concorsuale per 300 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco e il verbale della Commissione medica, nella parte concernente la misurazione della massa grassa, contestando quindi il giudizio di inidoneità fondato sull'alterazione dei parametri di composizione corporea. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito e ha prospettato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che la parte ricorrente può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione. Non è stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente non ha ottenuto il bene della vita perseguito, ossia la riammissione o comunque l'utilità sostanziale collegata all'annullamento dell'esclusione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, mentre le spese di verificazione sono state poste a carico del ricorrente, nella misura richiesta dal verificatore e ritenuta congrua.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro della definizione camerale del giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    La sopravvenuta mancanza dell'interesse della parte alla coltivazione del giudizio impedisce la prosecuzione della domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, a tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di avere perduto l'interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta per la decisione, deve essere presa in considerazione dal giudice, che non può sostituirsi d'ufficio alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso e non la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente non abbia comunque conseguito il bene della vita perseguito con l'impugnazione.
  • La rinuncia o la dichiarazione di sopravvenuta perdita dell'interesse costituisce esercizio della disponibilità dell'azione da parte del ricorrente sino al momento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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