Cassazione Penale, Sentenza n. 49799/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna per vizio di motivazione l'assoluzione dall'art. 270-bis c.p. (associazione terroristica), sostenendo che le prove raccolte e le dichiarazioni dei militari avrebbero dovuto portare a ritenere accertata l'appartenenza e il ruolo organizzativo di Lolli nell'MSTB. L'imputato Lolli propone sei motivi: difetto di giurisdizione (giurisdizione libica/baia storica, immunità sovrana), nullità per esclusione/rigetto di numerosi testi e mancata acquisizione di atti irripetibili (verbali di sequestro), inutilizzabilità della sentenza del Tribunale di Tripoli, vizio di motivazione circa lo svolgimento delle missioni e l'effettiva esecuzione dei controlli in mare, e insufficiente prova della consapevolezza e del contributo volontario di Lolli al traffico di armi (sostiene fosse mero intermediario e che le missioni fossero autorizzate dal GNA).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per carenza di specificità nella censura motivazionale e ha rigettato il ricorso di Lolli come infondato. Di conseguenza è confermata la pronuncia della Corte d'assise d'appello: assoluzione per il reato di cui al capo a) (art. 270-bis c.p.) per insussistenza del fatto; confermata la condanna per i reati relativi al trasporto/detenzione/cessione di armi (artt. richiamati, con applicazione del concorso di persone), esclusa l'aggravante dell'art. 270-sexies c.p.; pena rideterminata in anni 5 di reclusione e euro 13.000 di multa. Il Tribunale di Cassazione ha motivato che molte censure di Lolli erano, in realtà, un invito a rivedere il giudizio di merito o non specificavano la decisività delle prove omesse, e ha ritenuto legittime le valutazioni probatorie dei giudici di merito, compreso l'uso delle dichiarazioni rese da ufficiali/agentI di polizia giudiziaria che hanno coordinato o partecipato alle operazioni.
Norme richiamate
art. 270-bis cod. pen.
Norma sull'associazione con finalità di terrorismo: la Corte d'appello ha assolto Lolli per insussistenza del fatto e la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del Procuratore generale che non aveva dimostrato specifici vizi logici nella motivazione dell'assoluzione
art. 270-sexies cod. pen.
Aggravante contestata e poi esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione ne prende atto confermando la valutazione del merito
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Principio di concorso di persone nei reati: applicato per ritenere la responsabilità di Lolli in concorso per i reati di importazione/cessione di armi
Legge 2 ottobre 1967 n. 895 (artt. 1, 2)
Norme richiamate in relazione ai reati concernenti armi (richiamate nella motivazione come quadro normativo rilevante)
Legge 9 luglio 1990 n. 185 (art. 13)
Disciplina dell'esportazione e transito di materiale d'armamento: la Corte ha ritenuto che il trasporto/importazione di armi richieda l'autorizzazione esplicita dello Stato destinatario e che l'operazione non fosse autorizzata né sotto il controllo del Governo di Accordo Nazionale
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982)
Richiamata dalla difesa per questioni di giurisdizione e qualificazione di "baia storica"; la Corte ha ritenuto irrilevanti tali censure rispetto al fatto che una parte essenziale della condotta di Lolli era stata compiuta in Italia
art. 606 lett. c) e lett. d) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione invocati: lett. c) (vizio di motivazione) e lett. d) (omessa prova decisiva). La Corte ha escluso l'accoglimento perché il PG non ha indicato vizi logici specifici e la difesa non ha dimostrato l'omessa acquisizione di prova decisiva con livello di specificità richiesto
art. 195 cod. proc. pen.
Divieto di testimonianza di fatti appresi da terzi (de relato): la Corte ha precisato che le deposizioni di ufficiali/agentI che riferiscono attività investigative svolte direttamente o coordinate non rientrano nell'art. 195 e sono ammissibili
art. 431 cod. proc. pen.
Riguarda atti irripetibili: la mancata acquisizione dei verbali di sequestro ritenuta non determinante in assenza di specificazione del risultato probatorio certo che ne sarebbe derivato
art. 581 cod. proc. pen.
Richiesta di specificità nella censura delle ordinanze di non ammissione revoca di prove: la Corte ricorda l'onere di spiegare la decisività delle prove ritenute omesse
art. 731 cod. proc. pen. e art. 730, 733 cod. proc. pen.
Norme sul valore e utilizzabilità di sentenze straniere e sulle eccezioni processuali: la Corte ha ritenuto utilizzabile la sentenza straniera acquisita al fascicolo dibattimentale per l'apprezzamento, e ha escluso l'inutilizzabilità automatica laddove la sentenza straniera non sia stata riconosciuta formalmente
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa per presunte violazioni delle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che non sussistessero profili tali da invalidare le acquisizioni probatorie
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: il ricorrente deve indicare vizi logici e specifici nella motivazione del giudice di merito; meri apprezzamenti alternativi delle prove non sono ammissibili in Cassazione
- Quando una parte della condotta è stata realizzata in Italia, la giurisdizione italiana può essere applicata all'intero reato commesso in concorso anche se altri atti sono avvenuti all'estero
- Per censurare l'esclusione o la revoca di prove testimoniali in sede di legittimità è necessario spiegare la decisività e l'incidenza concreta delle prove omesse sul giudizio; la genericità porta all'inammissibilità
- Le dichiarazioni di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno coordinato o partecipato direttamente alle operazioni non sono automaticamente testimonianze de relato e possono essere utilizzate come prova delle operazioni stesse
- La mancata acquisizione di atti irripetibili (es. verbali stranieri) richiede che il ricorrente indichi con precisione quale risultato probatorio certo e non sostituibile sarebbe derivato per poter ottenere la cassazione per omessa acquisizione di prova decisiva
- La natura terroristica o di illegittimità di un destinatario di armi non si desume solo dal finanziamento o dai legami: serve prova specifica e idonea; l'assenza di inserimento nella blacklist ONU o l'assenza di sanzioni internazionali sono elementi che incidono sulla valutazione
- Il possesso, l'organizzazione di passaggi proprietari e condotte tese a occultare il beneficiario finale possono essere valutati come indizi concreti della consapevolezza e partecipazione all'illecito commercio di armi
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