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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49799/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugna per vizio di motivazione l'assoluzione dall'art. 270-bis c.p. (associazione terroristica), sostenendo che le prove raccolte e le dichiarazioni dei militari avrebbero dovuto portare a ritenere accertata l'appartenenza e il ruolo organizzativo di Lolli nell'MSTB. L'imputato Lolli propone sei motivi: difetto di giurisdizione (giurisdizione libica/baia storica, immunità sovrana), nullità per esclusione/rigetto di numerosi testi e mancata acquisizione di atti irripetibili (verbali di sequestro), inutilizzabilità della sentenza del Tribunale di Tripoli, vizio di motivazione circa lo svolgimento delle missioni e l'effettiva esecuzione dei controlli in mare, e insufficiente prova della consapevolezza e del contributo volontario di Lolli al traffico di armi (sostiene fosse mero intermediario e che le missioni fossero autorizzate dal GNA).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per carenza di specificità nella censura motivazionale e ha rigettato il ricorso di Lolli come infondato. Di conseguenza è confermata la pronuncia della Corte d'assise d'appello: assoluzione per il reato di cui al capo a) (art. 270-bis c.p.) per insussistenza del fatto; confermata la condanna per i reati relativi al trasporto/detenzione/cessione di armi (artt. richiamati, con applicazione del concorso di persone), esclusa l'aggravante dell'art. 270-sexies c.p.; pena rideterminata in anni 5 di reclusione e euro 13.000 di multa. Il Tribunale di Cassazione ha motivato che molte censure di Lolli erano, in realtà, un invito a rivedere il giudizio di merito o non specificavano la decisività delle prove omesse, e ha ritenuto legittime le valutazioni probatorie dei giudici di merito, compreso l'uso delle dichiarazioni rese da ufficiali/agentI di polizia giudiziaria che hanno coordinato o partecipato alle operazioni.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione con finalità di terrorismo: la Corte d'appello ha assolto Lolli per insussistenza del fatto e la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del Procuratore generale che non aveva dimostrato specifici vizi logici nella motivazione dell'assoluzione

  • art. 270-sexies cod. pen.

    Aggravante contestata e poi esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione ne prende atto confermando la valutazione del merito

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Principio di concorso di persone nei reati: applicato per ritenere la responsabilità di Lolli in concorso per i reati di importazione/cessione di armi

  • Legge 2 ottobre 1967 n. 895 (artt. 1, 2)

    Norme richiamate in relazione ai reati concernenti armi (richiamate nella motivazione come quadro normativo rilevante)

  • Legge 9 luglio 1990 n. 185 (art. 13)

    Disciplina dell'esportazione e transito di materiale d'armamento: la Corte ha ritenuto che il trasporto/importazione di armi richieda l'autorizzazione esplicita dello Stato destinatario e che l'operazione non fosse autorizzata né sotto il controllo del Governo di Accordo Nazionale

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982)

    Richiamata dalla difesa per questioni di giurisdizione e qualificazione di "baia storica"; la Corte ha ritenuto irrilevanti tali censure rispetto al fatto che una parte essenziale della condotta di Lolli era stata compiuta in Italia

  • art. 606 lett. c) e lett. d) cod. proc. pen.

    Motivi di cassazione invocati: lett. c) (vizio di motivazione) e lett. d) (omessa prova decisiva). La Corte ha escluso l'accoglimento perché il PG non ha indicato vizi logici specifici e la difesa non ha dimostrato l'omessa acquisizione di prova decisiva con livello di specificità richiesto

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Divieto di testimonianza di fatti appresi da terzi (de relato): la Corte ha precisato che le deposizioni di ufficiali/agentI che riferiscono attività investigative svolte direttamente o coordinate non rientrano nell'art. 195 e sono ammissibili

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Riguarda atti irripetibili: la mancata acquisizione dei verbali di sequestro ritenuta non determinante in assenza di specificazione del risultato probatorio certo che ne sarebbe derivato

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiesta di specificità nella censura delle ordinanze di non ammissione revoca di prove: la Corte ricorda l'onere di spiegare la decisività delle prove ritenute omesse

  • art. 731 cod. proc. pen. e art. 730, 733 cod. proc. pen.

    Norme sul valore e utilizzabilità di sentenze straniere e sulle eccezioni processuali: la Corte ha ritenuto utilizzabile la sentenza straniera acquisita al fascicolo dibattimentale per l'apprezzamento, e ha escluso l'inutilizzabilità automatica laddove la sentenza straniera non sia stata riconosciuta formalmente

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa per presunte violazioni delle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che non sussistessero profili tali da invalidare le acquisizioni probatorie

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: il ricorrente deve indicare vizi logici e specifici nella motivazione del giudice di merito; meri apprezzamenti alternativi delle prove non sono ammissibili in Cassazione
  • Quando una parte della condotta è stata realizzata in Italia, la giurisdizione italiana può essere applicata all'intero reato commesso in concorso anche se altri atti sono avvenuti all'estero
  • Per censurare l'esclusione o la revoca di prove testimoniali in sede di legittimità è necessario spiegare la decisività e l'incidenza concreta delle prove omesse sul giudizio; la genericità porta all'inammissibilità
  • Le dichiarazioni di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno coordinato o partecipato direttamente alle operazioni non sono automaticamente testimonianze de relato e possono essere utilizzate come prova delle operazioni stesse
  • La mancata acquisizione di atti irripetibili (es. verbali stranieri) richiede che il ricorrente indichi con precisione quale risultato probatorio certo e non sostituibile sarebbe derivato per poter ottenere la cassazione per omessa acquisizione di prova decisiva
  • La natura terroristica o di illegittimità di un destinatario di armi non si desume solo dal finanziamento o dai legami: serve prova specifica e idonea; l'assenza di inserimento nella blacklist ONU o l'assenza di sanzioni internazionali sono elementi che incidono sulla valutazione
  • Il possesso, l'organizzazione di passaggi proprietari e condotte tese a occultare il beneficiario finale possono essere valutati come indizi concreti della consapevolezza e partecipazione all'illecito commercio di armi

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