Cassazione Penale, Sentenza n. 35486/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si censura la valutazione prognostica della pericolosità sociale ritenuta errata dalla Corte territoriale perché non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente era rimasto detenuto fino a giugno 2022 (poi arresti domiciliari) e le assoluzioni intervenute per reati più gravi; il ricorrente sostiene che l'attualità della pericolosità dovesse essere valutata al momento dell'applicazione della misura (giugno 2022) e che la risalenza degli episodi delittuosi renderebbe insostenibile la misura
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nelle impugnazioni avverso provvedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione sia limitato a censure di diritto e a vizi di motivazione solo se la motivazione è del tutto mancante o apparentemente incoerente; non è ammissibile dedurre un generico vizio di motivazione quando il giudice ha preso in considerazione i rilievi difensivi e ha fornito una motivazione logica. La Corte ha confermato che la valutazione dell'attualità della pericolosità va riferita al momento della decisione di primo grado, che nel caso concreto risultava supportata da elementi di reiterazione, abitualità e professionalità nel traffico di stupefacenti in periodo recente (2017-2018) e dall'assenza di elementi di ravvedimento. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 1, lett. b) e lett. c)
Definisce le categorie di pericolosità: lett. b) persone che vivono, anche in parte, dei proventi di attività delittuose; lett. c) dediti a reati pericolosi o dannosi per l'integrità dei minorenni, della sanità, della sicurezza o della tranquillità pubblica. La Corte ha inquadrato Russotto in queste categorie sulla base degli elementi indiziari.
legge n. 1423/1956 art. 4, comma 11 e legge n. 575/1965 art. 3-ter, comma 2 (trasfuse nel d.lgs. n. 159/2011)
Norme che regolano l'impugnabilità dei provvedimenti di prevenzione: prevedono il ricorso in cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato e del suo difensore. La giurisprudenza interpreta questi riferimenti come limitativi rispetto alle tipiche censure di motivazione ammesse in cassazione.
d.lgs. n. 159/2011 art. 10, comma 2 e art. 27, comma 2
Impongono l'obbligo di motivazione del giudice che applica misure di prevenzione e recepiscono le norme storiche sull'impugnabilità; la Corte ha richiamato l'onere motivazionale dell'appello e il limite delle censure in cassazione.
codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. e) e art. 616
Art. 606 e lett. e) riguardano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione tra quelli previsti). La Corte ricorda che non è consentito sollevare in cassazione un generico vizio di motivazione diverso da quelli ammessi. L'art. 616 è richiamato per la condanna alle spese processuali e ad eventuali sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente per impugnazione irrituale o infondata.
Massime di principio
- Nei ricorsi in materia di misure di prevenzione personali, la cassazione è ammessa principalmente per violazione di legge; le censure di motivazione sono ammesse solo se la motivazione è del tutto mancante o appare manifestamente apparente/incoerente
- La 'attualità' della pericolosità sociale va valutata, in linea consolidata, con riferimento al momento in cui è stata adottata la decisione di primo grado che ha imposto la misura; non rileva la data dell'appello per retrodatare la valutazione
- Elementi sopravvenuti dopo la decisione di primo grado che incidono sulla pericolosità (es. successiva detenzione, assoluzioni, cambiamenti di vita) possono essere fatti valere mediante istanza di revoca/modifica al giudice che ha emesso il provvedimento o esaminati dal giudice d'appello secondo i limiti del gravame
- La presenza di condotte reiterate, abituali e professionali nel traffico di stupefacenti e la loro recente consumazione aumentano l'attualità e l'entità della pericolosità, giustificando misure di prevenzione anche se alcune imputazioni più gravi sono state successivamente estinte o archiviate
- Ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente irrituali possono comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda/versamento alla Cassa delle ammende
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