Cassazione Penale, Sentenza n. 14633/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere per reati associativi (art. 416-bis c.p. e connessi) e reati estorsivi. Il ricorso prospettava tre doglianze principali: 1) violazione del divieto di ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) e utilizzazione cautelare di fatti già oggetto di precedente procedimento (cd. procedimento Altanum), lamentando che il pubblico ministero avesse «ristretto» in udienza preliminare la contestazione originaria privando così di efficacia la precedente contestazione; 2) carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo (art. 416-bis c.p.), contestando che gli elementi assunti dal Tribunale del riesame fossero in realtà singole iniziative non riconducibili alla esistenza di una cosca operativa; 3) omissione di valutazione delle indagini difensive ex art. 391-bis c.p.p., in particolare dichiarazioni di vittime/testimoni (commercianti) ritenute rilevanti per confutare le accuse.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati o non ammessi. In particolare: - ha ritenuto infondata l'eccezione di ne bis in idem rilevando che le misure cautelari nei due procedimenti riguardavano contestazioni fondate su ambiti temporali più ampi e che nel presente procedimento erano emersi elementi indiziari non acquisiti nel precedente; ha confermato la legittimità del potere del Pubblico Ministero di rimodulare l'imputazione in udienza preliminare ai sensi dell'art. 423 c.p.p., anche in punto di temporalità; - ha dichiarato inammissibile la censura sulla insufficienza degli indizi per l'416-bis perché il ricorrente proponeva una mera rivalutazione alternativa degli elementi di fatto, mentre la giurisdizione di legittimità non può rivedere la valutazione di merito sui fatti e sull'attendibilità delle fonti; - ha ritenuto aspecifico e quindi inammissibile il motivo relativo alle indagini difensive ex art. 391-bis per mancata indicazione della decisività degli atti omessi. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione della sentenza Corte cost. n. 186/2000, è condannato a versare in via equitativa €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen. (divieto del ne bis in idem in sede cautelare)
La Corte ha ritenuto che non sussista violazione del divieto perché le misure cautelari riguardavano contestazioni fondate su ambiti temporali più ampi e perché risultavano sopravvenuti elementi indiziari non acquisiti nel precedente procedimento
art. 423 cod. proc. pen. (modifica dell'imputazione in udienza preliminare)
Il potere del pubblico ministero di rimodulare l'imputazione in udienza preliminare è stato ritenuto legittimo anche per adeguare la definizione giuridica e temporale dell'accusa alle risultanze di fatto, non richiedendo necessariamente nuovi elementi probatori
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La valutazione della sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità non può sostituirsi a tale valutazione richiedendo invece errori di diritto o motivazione manifestamente illogici
art. 273 cod. proc. pen. (onere della prova/valutazione delle prove)
Censurata come generica la doglianza che invocava violazione dell'art. 273, poiché si trattava di una critica alla valutazione delle prove operata dal giudice del riesame, materia non sindacabile in Cassazione se non per vizi logico-giuridici qualificati
art. 391-bis cod. proc. pen. (indagini difensive)
La mancata considerazione delle indagini difensive è stata ritenuta aspecifica dal giudice di legittimità: chi eccepisce l'inutilizzabilità o l'omessa valutazione deve indicare la decisività degli atti, indicandoli specificamente
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso in Cassazione, comma 1 lett. b, c, e)
I motivi proposti sono stati inquadrati nelle lettere previste (b, c, e) ma ritenuti o manifestamente infondati o consistenti in una rilettura dei fatti non consentita in Cassazione
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e ammende in caso di ricorso infondato)
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in via equitativa, della somma di €3.000 alla Cassa delle ammende, stante l'inammissibilità del ricorso
D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) e norme connesse
Riferimenti normativi collegati alle aggravanti e misure previste per reati di tipo mafioso; utilizzati nella contestazione di partecipazione associativa e per la qualificazione delle condotte
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem in sede cautelare non impedisce automaticamente l'applicazione di misure cautelari in procedimenti distinti se le contestazioni riguardano ambiti temporali o elementi indiziari non sovrapponibili o se emergono nuovi elementi non acquisiti nel precedente procedimento
- Il pubblico ministero può adeguare l'imputazione in udienza preliminare ai sensi dell'art. 423 c.p.p., anche con riguardo alla definizione temporale o alla qualificazione giuridica dei fatti; tale potere non richiede necessariamente la produzione di 'nuovi' elementi probatori, ma l'adeguamento alle risultanze acquisite
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio o per scegliere una ricostruzione fattuale alternativa: i rimedi in Cassazione devono mirare a vizi di diritto o a macroscopici errori di motivazione, non alla semplice diversa valutazione degli indizi
- Chi lamenta l'omessa valutazione di prove o indagini difensive (art. 391-bis) in funzione di ricorso deve indicare precisamente gli atti omessi, motivarne la decisività e spiegare in che modo l'eventuale valutazione avrebbe inciso sul giudizio cautelare; altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile
- Nel giudizio cautelare la gravità indiziaria può essere fondata su una pluralità di elementi che, presi insieme, dimostrano il metodo intimidatorio e il controllo del territorio; contestare singoli elementi senza produrre un vulnus giuridico concreto raramente porta all'accoglimento del ricorso
- Per evitare condanne a spese e ammende è opportuno che il ricorrente in Cassazione selezioni con cura i motivi consentiti dalla legge e li fondi su vizi di diritto o di motivazione concreti, evitando impugnazioni basate esclusivamente su rivalutazioni fattuali
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