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Sentenza

Sentenza n. 232/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202301194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva annullato il decreto di destituzione dal servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Giustizia ha impugnato la sentenza con cui il TAR aveva annullato la destituzione di un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, disposta all'esito di un procedimento disciplinare conseguente a una condanna penale irrevocabile, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per furto d'acqua, punito con sei mesi di reclusione e 200 euro di multa. Il Ministero ha dedotto l'erroneità della decisione in punto di proporzionalità, sostenendo che la gravità oggettiva del furto e la lesione del rapporto fiduciario e dell'immagine del Corpo giustificassero la sanzione espulsiva; ha inoltre sostenuto la natura sostanzialmente vincolata della destituzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 449/1992 e l'insussistenza della disparità di trattamento, in ragione dell'autonomia dei singoli procedimenti disciplinari. Il dipendente ha resistito all'appello e ha proposto appello incidentale, lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di ricostruzione integrale della carriera e riproponendo, in via subordinata, le censure relative alla decadenza dal potere sanzionatorio per violazione dei termini procedimentali e alla carenza di attualità della sanzione. Il CGARS ha inoltre esaminato la prospettata sopravvenuta carenza di interesse dell'Amministrazione, derivante dall'adozione di un successivo provvedimento disciplinare per i medesimi fatti, rilevando che l'interesse all'appello permaneva perché l'eventuale riforma avrebbe determinato la reviviscenza dell'originario provvedimento di destituzione.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello principale e confermato l'annullamento della destituzione. Ha ritenuto che il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità disciplinare sia pieno ed effettivo, pur non potendo trasformarsi in sostituzione dell'Amministrazione, e riguardi i presupposti di fatto, la logicità e ragionevolezza della motivazione, nonché la coerenza e proporzionalità tra infrazione e sanzione. Ha escluso che la destituzione fosse automatica o vincolata per il solo fatto della condanna per furto, richiamando la necessità di un autonomo procedimento disciplinare e di una valutazione concreta e specifica della condotta. Nel caso concreto l'Amministrazione non aveva adeguatamente ponderato il fatto commesso fuori dal servizio, la tenuità oggettiva del furto d'acqua, l'assenza di danno diretto per l'Amministrazione e la carriera pregressa del dipendente. Inoltre, non aveva motivato il discostamento dalla prassi documentata di applicare sanzioni conservative in casi analoghi o più gravi, anche relativi a peculato, truffa o furti commessi in servizio. Tale difformità immotivata è stata qualificata come eccesso di potere per irragionevolezza e violazione della parità di trattamento, rendendo la destituzione manifestamente sproporzionata. L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quanto alla domanda di condanna alla ricostruzione della carriera: l'annullamento della destituzione produce già ex se la restitutio in integrum del rapporto, con ricostruzione giuridica ed economica ex tunc, salvo l'aliunde perceptum se provato. Una domanda preventiva di condanna è attuale solo se l'Amministrazione non esegue correttamente il giudicato, mediante l'eventuale giudizio di ottemperanza. I motivi subordinati dell'appello incidentale sono stati assorbiti. Il Ministero è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 449/1992

    La disposizione non è stata interpretata come fonte di una destituzione automatica o vincolata per il solo fatto della commissione del reato di furto; resta necessaria una valutazione disciplinare autonoma, concreta e individualizzata.

  • artt. 624 e 625 c.p.

    Norme incriminatrici relative al furto aggravato, richiamate quale titolo della condanna penale irrevocabile posta a base del procedimento disciplinare.

  • art. 444 c.p.p.

    La condanna penale è intervenuta mediante applicazione della pena su richiesta delle parti; il dato è stato considerato come presupposto del procedimento disciplinare, senza automatica derivazione della sanzione espulsiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte privata.

Massime di principio

  • La sanzione disciplinare espulsiva conseguente a una condanna penale non può essere applicata automaticamente per il solo fatto della condanna o della commissione di un determinato reato: è necessario un autonomo procedimento disciplinare nel quale l'Amministrazione valuti concretamente e individualmente la condotta e tutti gli elementi rilevanti del caso.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità disciplinare è pieno ed effettivo, sebbene non possa sostituire la valutazione dell'Amministrazione; esso comprende la verifica dei presupposti di fatto, della logicità e ragionevolezza della motivazione e della coerenza e proporzionalità tra infrazione e sanzione.
  • Nella scelta della sanzione disciplinare l'Amministrazione deve ponderare, tra gli altri elementi concretamente rilevanti, la commissione del fatto fuori dal servizio, la sua gravità e offensività, l'eventuale danno arrecato all'Amministrazione e la carriera pregressa del dipendente; l'omessa considerazione di tali elementi può determinare eccesso di potere e sproporzione della sanzione.
  • L'Amministrazione non è rigidamente vincolata ai propri precedenti disciplinari, ma quando si discosta in modo marcato da una prassi documentata di applicazione di sanzioni conservative in casi analoghi o più gravi deve motivare specificamente le ragioni della diversa decisione; in mancanza, la disparità di trattamento può costituire figura sintomatica di eccesso di potere.
  • L'annullamento giurisdizionale della destituzione produce automaticamente la restitutio in integrum del rapporto di lavoro e impone la ricostruzione della carriera del dipendente, sotto il profilo giuridico ed economico e con effetto ex tunc, salvo l'aliunde perceptum ove provato; non è necessaria una preventiva specifica pronuncia di condanna.
  • La domanda preventiva di condanna alla ricostruzione della carriera è priva di interesse attuale quando tale ricostruzione costituisce già effetto diretto del giudicato di annullamento; l'interesse a una tutela ulteriore sorge soltanto in caso di mancata o inesatta esecuzione del giudicato, da far valere in sede di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRapporto di impiego non privatizzatoGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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