Cassazione Penale, Sentenza n. 8749/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Falcone era indagato per il reato previsto dall'art. 110 cod. pen. e dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione/attività connessa a stupefacenti). Impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 7/9/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare in carcere disposta dal GIP di Cassino il 25/8/2022. La difesa ha dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme processuali per mancata trasmissione della trascrizione integrale delle dichiarazioni rese dalla co-indagata all'udienza di convalida; (2) vizio di motivazione nel diniego della misura alternativa del braccialetto elettronico; (3) omessa valutazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura cautelare
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la difesa ha rinunciato al gravame con istanza del 21/11/2022 dopo che, il 18/11/2022, il GIP aveva disposto la scarcerazione dell'indagato e l'applicazione della misura non custodiale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. La Corte ha altresì statuuto che tale inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta provvedimenti accessori di condanna (nessa condanna alle spese o sanzione pecuniaria), richiamando la giurisprudenza della Corte a Sezioni Unite
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Il riferimento indica la partecipazione al reato come fatto contestato, usato nella descrizione del capo di imputazione
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma del testo unico sugli stupefacenti che disciplina i reati relativi alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti, titolo del reato contestato
art. 591 cod. proc. pen., comma 1
Richiamato per distinguere le cause ordinarie di inammissibilità previste dal codice; la sentenza segnala che l'inammissibilità qui dichiarata è indipendente dalle ipotesi previste da tale articolo
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
Analogamente richiamato per evidenziare che la sopravvenuta carenza di interesse non rientra nelle ipotesi di dichiarazione di inammissibilità disciplinate da tale disposizione
Sez. U., n. 20 del 09/10/1996 (Vitale) e Sez. U., n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite richiamata per il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse che determina l'inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente alle spese o a sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o la sopravvenuta cessazione dell'interesse (es. scarcerazione e applicazione di misura non custodiale) determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente condanne per spese processuali o sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende, secondo orientamento consolidato delle Sezioni Unite.
- Le doglianze sulla regolarità del procedimento (es. mancata trasmissione di trascrizioni) vanno tempestivamente dedotte e, se il fatto che si chiede di rimuovere viene meno con provvedimenti successivi, il ricorso può perdere oggetto e quindi essere dichiarato inammissibile.
- Le questioni relative alla scelta e motivazione delle misure cautelari (proporzionalità, adeguatezza, alternativa del braccialetto) restano valutazioni di merito e possono essere rese improduttive se, nel frattempo, il giudice adisce a misure diverse che soddisfano l'interesse dell'indagato.
- In situazioni analoghe è utile valutare prima di proporre impugnazioni se esistono provvedimenti idonei a sopravvenire (es. riesame, istanza al GIP per modifica della misura), perché la sopravvenuta modifica può far perdere utilità al ricorso in cassazione.
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