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Sentenza

Sentenza n. 36/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 10/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 10 settembre 2025 per la formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal MAECI e dalla competente Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato di avere convocato l'interessato per formalizzare l'istanza di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva adottato una condotta satisfattiva dell'interesse perseguito, convocando il ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto. Le spese di lite sono state compensate. È stato fatto salvo il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la Rappresentanza diplomatica aveva riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, secondo il rito previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta integralmente satisfattiva dell'interesse perseguito dal ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dalla convocazione dell'interessato per formalizzare l'istanza amministrativa richiesta, le spese possono essere compensate; il giudice può tuttavia disporre il rimborso del contributo unificato ove la condotta dell'amministrazione abbia reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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