Cassazione Penale, Ordinanza n. 27036/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/05/2025. Dalla motivazione della decisione di legittimità emerge che il primo motivo contestava il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo l'erroneità della valutazione di pericolosità e di personalità compiuta dal giudice di merito; il secondo motivo deduceva un pregiudizio derivante dalla fissazione dell'udienza con rito partecipato, assumendo che tale scelta avesse inciso negativamente sulla difesa e sulla mancata presentazione di una richiesta di concordato. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva congruamente motivato il diniego del beneficio sulla base della valutazione negativa della personalità dell'imputato, desunta dalle modalità del fatto e dall'estrema pericolosità della fuga in macchina, considerata indice di elevata capacità a delinquere. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la partecipazione all'udienza amplia e non limita i diritti di difesa e non può avere rilievo sulla mancata presentazione di una richiesta di concordato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare apoditticamente la motivazione del giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione, è inammissibile per genericità.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere sorretto da una valutazione negativa della personalità dell'imputato, desunta dalle modalità del fatto e da condotte sintomatiche di elevata capacità a delinquere.
- La scelta di celebrare l'udienza con rito partecipato non integra di per sé un pregiudizio difensivo, poiché la partecipazione all'udienza amplia le facoltà difensive e non può essere valorizzata come causa di invalidità o lesione del diritto di difesa.
- La mancata presentazione di una richiesta di concordato non può essere imputata alla sola fissazione dell'udienza con rito partecipato, in assenza di un concreto pregiudizio specificamente dimostrato.
Come è indicizzato
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