Sentenza n. 5485/2026 - Roma, Sezione 1T
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda ex art. 103 c. 1 D.L.34/2020 identificativo domanda RM4707053192, per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata nel 2020 e, ai fini risarcitori, successivo provvedimento di rigetto dell’istanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, l’ordine di provvedere con un atto espresso e il risarcimento, quantificato in euro 2.500, del danno da ritardo. Ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 4, l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Ha allegato di essere rimasto privo di titolo di soggiorno, codice fiscale e documenti necessari per lavorare e accedere a servizi e prestazioni pubbliche, nonché di avere subito ulteriori pregiudizi, tra cui il rischio di espulsione e i costi delle iniziative giudiziarie. Nel corso del giudizio è emerso che l’Amministrazione aveva adottato, il 20 marzo 2024, un provvedimento di rigetto, motivato dalla mancanza del reddito imponibile minimo del datore di lavoro e dall’indicazione di un orario di lavoro a tempo pieno di 30 ore settimanali, inferiore alle 54 ore previste per i lavoratori domestici conviventi. Il ricorrente non aveva inoltre trasmesso la documentazione richiesta con il preavviso di rigetto notificato presso il domicilio speciale eletto nella domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha rilevato che le censure riferite al silenzio non potevano condurre al riconoscimento del danno, poiché l’Amministrazione aveva successivamente definito il procedimento con un provvedimento espresso di rigetto. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui il danno da ritardo non è risarcibile per la mera inosservanza del termine procedimentale: occorre la lesione di un bene della vita sostanziale, che il privato avrebbe avuto titolo a conseguire, e il nesso causale tra il ritardo e tale lesione. Nel caso concreto non risultava dimostrata la spettanza del provvedimento ampliativo richiesto, anche perché il diniego era fondato sulla carenza del requisito reddituale del datore di lavoro e sull’incongruità dell’orario dichiarato; il provvedimento è stato quindi ritenuto corretto. Il giudice ha inoltre evidenziato che il danno da mero ritardo, consistente nel solo trascorrere del tempo senza la dimostrazione della spettanza del bene finale, non è risarcibile secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato. In ogni caso, il ricorrente non aveva fornito prova completa dei pregiudizi allegati e del relativo ammontare, gravando su di lui l’onere della prova. Le spese sono state poste a suo carico e liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Disciplina l’istanza di emersione dal lavoro irregolare oggetto del procedimento amministrativo.
art. 2, comma 4, l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente con riguardo alla violazione dei termini di conclusione del procedimento.
art. 2-bis l. 241/1990
inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
Il risarcimento del danno da ritardo presuppone, oltre al superamento del termine imputabile all’Amministrazione, la lesione ingiusta di un bene della vita sostanziale, non la mera violazione del termine.
art. 30, comma 4, c.p.a.
Prevede l’azione risarcitoria per il danno conseguente al mancato rispetto dei termini procedimentali, quando il ritardo sia imputabile all’Amministrazione.
art. 64 c.p.a.
In via generale pone a carico di ciascuna parte la prova dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, nei limiti della rispettiva disponibilità della documentazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione del preavviso di rigetto ha consentito all’interessato di produrre la documentazione richiesta prima dell’adozione del diniego.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il danno da ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990 non è risarcibile per la sola violazione del termine di conclusione del procedimento: il ricorrente deve dimostrare la lesione di un bene della vita sostanziale, che avrebbe avuto titolo a conseguire, e il nesso causale tra il ritardo e tale lesione.
- Nei procedimenti a istanza di parte aventi natura ampliativa, l’ingiustizia del danno da ritardo presuppone la prova della spettanza del provvedimento favorevole richiesto; il mero ritardo, anche quando imputabile all’amministrazione, non basta a fondare la responsabilità risarcitoria.
- Quando il procedimento si conclude con un diniego legittimo, fondato sulla carenza di un requisito sostanziale, viene meno la dimostrazione della spettanza del bene della vita e non è configurabile un danno risarcibile da ritardo nell’adozione del provvedimento.
- Nel giudizio amministrativo risarcitorio grava sul ricorrente la prova sia dell’esistenza dei danni allegati sia della loro entità; l’assenza di una prova completa del pregiudizio e del quantum conduce al rigetto della domanda risarcitoria.
- Il principio acquisitivo non esonera la parte privata dall’onere di provare fatti e requisiti documentabili nella sua disponibilità, come la sussistenza del requisito reddituale necessario per ottenere il provvedimento richiesto.
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