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Sentenza

Sentenza n. 8547/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - delibera dell’ASL 03 PESCARA n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL04 TERAMO n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL04 TERAMO n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; - individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente: - della Determina del Direttore Generale ASUR n°466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022; - della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019; - della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019; - della Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INNOVAMEDICA SPA il 25\6\2025 : - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche del 14 marzo 2025, n. 14, pubblicato per estratto sul BUR della Regione Marche del 28 aprile 2025, n. 38, avente ad oggetto il Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018 mediante il quale è stato aggiornato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui al decreto n. 52/SALU/2022 ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti in ottemperanza delle sentenze nn. 139/2024 e 140/2024 emesse dalla Corte Costituzionale; - dell’allegato A al predetto decreto parte integrante e sostanziale dello stesso;

Giustizia amministrativa202304092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla ricognizione del fatturato e al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché il successivo decreto regionale di aggiornamento degli importi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nel payback)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti di determinazione del fatturato, dei criteri di definizione del tetto di spesa e degli importi di ripiano del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito al meccanismo transattivo previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando entro il termine previsto il 25% dell'importo originariamente addebitato e chiedendo la definizione del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l'adesione al meccanismo previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 e il pagamento della quota ridotta del 25% facciano venir meno l'interesse alla decisione di merito o a una pronuncia di mero accertamento. La disciplina sopravvenuta estingue infatti l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa al pagamento degli importi. Il giudice ha precisato che non ricorre la cessazione della materia del contendere, poiché il beneficio conseguito dall'impresa, consistente nell'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, è diverso da quello originariamente perseguito con il ricorso, ossia l'eliminazione degli atti impugnati senza alcun pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»

    Il pagamento della quota ridotta estingue l'obbligazione di payback e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti; nel caso concreto determina tuttavia l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere, perché il risultato ottenuto è diverso da quello originariamente richiesto.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità oggetto della controversia.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni fondanti gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    La disposizione è applicata quale fondamento della sopravvenuta perdita di interesse alla decisione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione controversa mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente aderisce a tale meccanismo, viene meno l'interesse alla decisione di merito sull'originaria domanda di annullamento, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere non ricorre quando il beneficio conseguito in forza della disciplina sopravvenuta è diverso dal bene della vita originariamente perseguito: se il ricorrente ottiene l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, mentre aveva chiesto l'eliminazione degli atti senza alcun pagamento, l'esito processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'integrale pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina transattiva sul payback dei dispositivi medici estingue l'obbligazione relativa alle annualità considerate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse alla corresponsione degli importi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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