Cassazione Penale, Ordinanza n. 05884/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Bergamo, all'esito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di 2 anni di reclusione e 6.000 euro di multa, ritenendolo colpevole del reato ascritto. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione per omessa pronuncia del giudice circa l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., lamentando che non fosse stata verificata l'eventuale presenza di elementi ostativi all'applicazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p., è generica e quindi inammissibile la censura con cui si denunci la mancata verifica di cause di non punibilità o l'omessa motivazione sull'art. 129 c.p.p. se non vengono indicate in modo specifico le ragioni che avrebbero imposto l'assoluzione o il proscioglimento. Nel caso concreto il ricorrente non ha indicato alcuna specifica causa di proscioglimento. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza ricorda che, nel giudizio di applicazione della pena su richiesta, il controllo del giudice e l'eventuale impugnazione sulle cause di proscioglimento si muovono nel quadro di tale rito speciale.
art. 129 c.p.p.
ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Il giudice deve verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento; in cassazione, però, la censura è inammissibile se non indica specificamente quali cause avrebbero dovuto condurre al proscioglimento.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con patteggiamento, la denuncia in cassazione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile per genericità se non è accompagnata dall'indicazione puntuale delle specifiche ragioni che avrebbero imposto il proscioglimento.
- L'onere di deduzione del ricorrente, quando lamenta l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., richiede l'individuazione concreta di una causa di proscioglimento rilevabile dagli atti; la mera doglianza sull'omessa motivazione non è sufficiente.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte deve applicare la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non risultino elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05857/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05862/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05863/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05864/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05865/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05866/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →