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Sentenza

Sentenza n. 30/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 1884/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro un permesso di costruire in sanatoria e irricevibili i motivi aggiunti contro la relazione comunale relativa alla successiva SCIA in variante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e beneficiari edilizi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado sotto due profili. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 35 c.p.a. ed errore in procedendo, sostenendo che la SCIA presentata in variante finale al permesso di costruire in sanatoria non avrebbe superato tutte le censure originariamente proposte. In particolare, hanno affermato la persistenza dell'interesse alla decisione sulle questioni relative al rapporto di copertura, alle distanze e ai contenuti degli elaborati grafici e progettuali, riproponendole in appello ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. Con il secondo motivo hanno contestato la declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti, sostenendo che essi non erano diretti contro la SCIA, ritenuta atto non impugnabile, ma contro la relazione tecnica comunale n. 335/2021, qualificata come lettera-provvedimento con cui il Comune avrebbe ritenuto legittima la SCIA. Hanno quindi riproposto le censure non esaminate in primo grado, relative a sviamento e difetto di motivazione, violazione dell'art. 10, comma 2, della l.r. Sicilia n. 16/2016 e del giusto procedimento, violazione delle disposizioni regolamentari su rapporto di copertura e distanze, nonché travisamento, genericità e indeterminatezza.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e ha compensato le spese del grado. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo: la SCIA in variante, presentata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. Sicilia n. 16/2016, ha ridefinito in modo nuovo e autonomo la fattispecie edilizia, sostituendo il precedente permesso di costruire in sanatoria. Di conseguenza, anche l'eventuale accoglimento delle censure residue relative al titolo originario non avrebbe procurato agli appellanti alcuna utilità concreta e attuale. Il Collegio ha inoltre rilevato che gli appellanti non avevano dimostrato adeguatamente l'errore del TAR, fondando la propria tesi principalmente su alcuni passaggi della relazione comunale senza considerare la sua complessiva affermazione circa il carattere nuovo e sostitutivo della situazione determinata dalla SCIA. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che la relazione tecnica comunale n. 335/2021 fosse un mero adempimento a un ordine istruttorio del TAR, privo di natura provvedimentale e inidoneo a costituire un atto di approvazione della SCIA. La qualificazione formale operata dagli appellanti come lettera-provvedimento non impediva al giudice di individuare il contenuto sostanziale della domanda e di riqualificarla, nei limiti del petitum, dei fatti allegati e dell'effetto devolutivo dell'appello. Il TAR aveva quindi implicitamente riqualificato i motivi aggiunti come rivolti contro la SCIA. La relativa impugnazione era comunque preclusa: la SCIA è una dichiarazione privata non provvedimentale, contro la quale non è configurabile un'ordinaria azione di annullamento. Il terzo interessato può sollecitare i controlli dell'amministrazione e, in caso di inerzia, proporre azione avverso il silenzio; l'azione di annullamento è invece esperibile contro un eventuale provvedimento espresso lesivo adottato dall'amministrazione su tale sollecitazione. Le censure di merito riproposte sono rimaste assorbite e non sono state esaminate.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla declaratoria processuale di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente in appello la riproposizione delle domande e delle censure non esaminate o assorbite dalla sentenza di primo grado, purché residui un interesse concreto alla loro decisione.

  • art. 10, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016

    La SCIA presentata come variante finale ha ridefinito in modo nuovo e autonomo la fattispecie edilizia, sostituendo il precedente titolo edilizio e facendo venir meno l'utilità della decisione sulle censure riferite esclusivamente a quest'ultimo.

  • art. 10, comma 2, l.r. Sicilia n. 16/2016

    È richiamato tra le censure riproposte dagli appellanti, ma il giudice non ne ha esaminato il merito per l'esito processuale dell'appello.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    La tutela del terzo rispetto alla SCIA passa dalla sollecitazione dei poteri di verifica dell'amministrazione; contro l'inerzia è esperibile l'azione avverso il silenzio, mentre contro un eventuale provvedimento espresso lesivo può essere proposta l'azione di annullamento.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio costituisce il rimedio processuale esperibile dal terzo che abbia sollecitato i controlli amministrativi sulla SCIA e non abbia ottenuto una risposta dell'amministrazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il potere giudiziale di riqualificazione della domanda incontra il limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 345 c.p.c.

    La riqualificazione della domanda deve rispettare il divieto di introdurre domande nuove in appello e il principio dell'effetto devolutivo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una SCIA in variante sostituisce e ridefinisce autonomamente il titolo edilizio impugnato, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione delle censure riferite al titolo originario, anche se alcune di esse non risultano materialmente modificate dalla variante, poiché l'eventuale accoglimento non arrecherebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.
  • La relazione o il chiarimento prodotto dall'amministrazione in esecuzione di un ordine istruttorio del giudice non costituisce, per natura e funzione, un provvedimento amministrativo impugnabile, né può essere qualificato come atto di approvazione della SCIA, istituto privo di natura provvedimentale.
  • Il giudice amministrativo può riqualificare la domanda in base al contenuto sostanziale della pretesa e ai fatti dedotti, senza essere vincolato dalla qualificazione formale utilizzata dalla parte, purché non modifichi i fatti costitutivi, non pronunci oltre il chiesto e non introduca una domanda nuova in appello.
  • La SCIA è una dichiarazione privata non provvedimentale e non è direttamente impugnabile con un'azione ordinaria di annullamento. Il terzo interessato deve sollecitare i controlli dell'amministrazione e, in caso di inerzia, proporre l'azione avverso il silenzio; l'azione di annullamento è esperibile contro un eventuale provvedimento espresso lesivo adottato in esito alla sollecitazione.
  • La riproposizione in appello delle censure non esaminate in primo grado presuppone la persistenza di un interesse concreto alla loro decisione; se l'appello è respinto sulle statuizioni processuali che hanno impedito l'esame del merito, anche le censure riproposte restano prive di esame.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoSilenzio della pubblica amministrazione

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